Ispettori INPS Ufficiali di Polizia Giudiziaria

Pubblicato il 19 aprile 2017

Il decreto istitutivo dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha stabilito che la qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria spetta anche ai Funzionari ispettivi dell’INPS e dell’INAIL.

Con messaggio n. 1618 del 12 aprile 2017 l’INPS ha specificato che le funzioni di polizia giudiziaria assumono rilievo nell’accertamento di fatti costituenti reato (delitti o contravvenzioni), tanto nella forma del tentativo quanto nella forma consumata, e riguardano diversi momenti dell’attività ispettiva: dalla fase iniziale di rilevazione della notizia di reato, alla fase di acquisizione delle prove, fino alla comunicazione della notizia di reato all’Autorità giudiziaria.

Rientrano tra i compiti della polizia giudiziaria:

Evidenzia l’Istituto che, a titolo meramente esemplificativo, tali esigenze potrebbero sorgere in relazione ai seguenti reati, più frequentemente riscontrabili nel corso di attività di vigilanza previdenziale:

Nelle suddette ipotesi gli Ufficiali di PG dovranno adottare le garanzie che la legge accorda al soggetto indiziato del reato per cui, nel caso in cui si proceda in forza di delega dell’Autorità giudiziaria (art. 370 c.p.p.), ovvero emergano indizi di reato nel corso dell’audizione, o, comunque, il soggetto risulti sottoposto alle indagini, l’interrogatorio andrà svolto alla presenza del difensore, previo avvertimento che le dichiarazioni rese potranno essere utilizzate nei confronti del dichiarante e che lo stesso ha la facoltà di non rispondere ad alcuna domanda, ma se rende dichiarazioni che concernono la responsabilità di altri, assumerà, in ordine a tali fatti, l’ufficio di testimone.

Inoltre, l’INPS ricorda che il soggetto nei cui confronti si svolgono le indagini potrà chiedere di propria iniziativa di rendere dichiarazioni spontanee che, in tal caso, potranno essere assunte senza la necessità di nominare un difensore; di queste, però, non sarà consentita l’utilizzazione nel dibattimento del giudizio penale, se non ai fini delle contestazioni testimoniali alla parte che abbia già deposto sui fatti che ne formano oggetto.

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