Con circolare n. 32850 del 12 ottobre 2020, il Ministero della Salute, nel fornire indicazioni per la durata ed il termine dell’isolamento e della quarantena da COVID-19, ha ricordato che:
Inoltre, in considerazione dell’evoluzione della situazione epidemiologica, delle nuove evidenze scientifiche, delle indicazioni provenienti da alcuni organismi internazionali (OMS ed ECDC) e del parere formulato dal Comitato Tecnico Scientifico in data 11 ottobre 2020, il Ministero ha ritenuto di chiarire che vi possono essere:
Ricorda, inoltre, la circolare, che i contatti stretti asintomatici, confermati e identificati dalle autorità sanitarie, devono osservare:
oppure
Tuttavia, tenendo presente quanto chiarito dall’INPS, con messaggio n. 3653 del 9 ottobre 2020, i datori di lavoro sono attualmente tenuti a considerare quale “malattia” – e quindi a remunerare in quanto tale - solo l’incapacità temporanea al lavoro per una patologia in fase acuta tale da impedire in assoluto lo svolgimento dell’attività lavorativa e non già lo svolgimento al proprio domicilio di attività mediante ricorso allo smart working, al telelavoro o ad altre forme di lavoro alternative alla presenza in ufficio.
In definitiva, si rammenta che attualmente non spetta la tutela previdenziale della malattia quando ci si trovi dinanzi ad ordinanze o provvedimenti di autorità amministrative che di fatto impediscano ai soggetti di svolgere la propria attività lavorativa ma solo qualora il lavoratore si trovi in malattia accertata da COVID-19; in tal caso è necessario un certificato telematico redatto dal medico curante, senza necessità di alcun provvedimento da parte dell'operatore di sanità pubblica.
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