E’ attivo dal 15 novembre lo sportello telematico per richiedere “Ismea Investe“, l’intervento finanziario messo a punto dall’Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare e dedicato alle società di capitali per rafforzare l’agroalimentare italiano.
In totale ci sono a disposizione 60 milioni di euro, per sostenere i progetti di sviluppo delle società di capitali del comparto, comprese le società cooperative.
Il Bando prevede interventi di equity, quasi equity, prestiti obbligazionari e strumenti finanziari partecipativi fino a 20 milioni di euro.
Il finanziamento è riservato a sostenere progetti di sviluppo nei settori della produzione primaria, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e agroalimentari, distribuzione e logistica che offrano le necessarie garanzie di sostenibilità ecologica ed economica, visione strategica e coerenza rispetto alle missioni indicate dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.
Per partecipare al Bando Ismea Investe si possono inoltrare le domande dalle ore 9,00 del 15 novembre e fino alle ore 12,00 del 14 gennaio 2022.
Nel corso di tale periodo lo sportello telematico sarà aperto nei giorni feriali dalle ore 9,00 alle ore 18,00.
Ai fini della ricevibilità e ammissione alla successiva fase istruttoria, le domande di partecipazione, saranno esaminate secondo l’ordine cronologico di presentazione.
A pena di esclusione, la domanda di partecipazione al Bando deve essere presentata in via telematica mediante il portale dedicato: http://strumenti.ismea.it e compilata secondo le modalità ivi indicate.
A pena di esclusione, inoltre, uno stesso soggetto non può presentare più di una domanda di partecipazione.
Nel caso di presentazione di più di una domanda di partecipazione, verrà considerata l’ultima domanda di partecipazione presentata dallo stesso soggetto.
I soggetti beneficiari (società di capitali, anche in forma cooperativa) per partecipare al Bando devono possedere i seguenti requisiti:
avere una stabile organizzazione in Italia;
essere regolarmente costituiti ed iscritti nel registro delle imprese;
essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposti a procedure concorsuali; non rientrare tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
trovarsi in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia ed urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell’ambiente ed essere in regola con gli obblighi contributivi;
non essere stati sottoposti a sanzioni interdittive di cui all’art. 9, comma 2, lettere c) e d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modifiche e integrazioni;
essere economicamente e finanziariamente sane e non trovarsi in condizioni tali da risultare imprese in difficoltà così come individuate nella Parte I, capitolo 2, paragrafo 2.4, punto 15) degli orientamenti dell’Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 o dell’art. 2, punto 18) del regolamento (UE) n. 651/2014 o dell’art. 2, punto 14) del regolamento (UE) n. 702/2014.
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