L'erogazione dell’Indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO) è accompagnata, non più condizionata, dalla partecipazione a percorsi di aggiornamento professionale.
È la novità prevista dal disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 60/2024, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, cd. decreto Coesione, alla disciplina dell’ISCRO.
E non l’unica.
Concluso l'esame in Commissione Bilancio il 19 giugno 2024, il disegno di legge di conversione si appresta ad essere esaminato dall’Assemblea del Senato il 25 giugno 2024.
Cosa è l’ISCRO? Quando e a chi è erogato? Quali sono le novità in arrivo?
Diamo risposta a queste domande nell’approfondimento che segue.
La legge di Bilancio 2024 (articolo 1, commi 142-155, legge 30 dicembre 2023, n. 213) ha introdotto, a regime, l’indennità di continuità reddituale e operativa (ISCRO), precedentemente istituita solo in via sperimentale, per il triennio 2021-2023, dalla legge di Bilancio 2021 (articolo 1, comma 386-400, della legge 30 dicembre 2020, n. 178).
La disciplina dell’indennità strutturale, pur con qualche sostanziale differenza tesa perlopiù a delimitarne l’applicazione, mutua l’impianto della prestazione sperimentale.
L’indennità ISCRO è destinata ai liberi professionisti (compresi i partecipanti agli studi associati o società semplici, evidenzia l’INPS nella circolare n. 94 del 30 giugno 2021 con riferimento all’ISCRO 2021-2023), iscritti alla Gestione separata, che esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo connesso all’esercizio di arti e professioni (articolo 53, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, D.P.R. 917/1986).
L’indennità spetta solo se tali soggetti facciano valere congiuntamente i seguenti requisiti:
Cambia anche il metodo di calcolo dell’indennità.
L’ISCRO strutturale è infatti pari al 25%, su base semestrale, della media (non più dell'ultimo reddito certificato dall'Agenzia delle entrate previsto per l’ISCRO sperimentale) dei redditi da lavoro autonomo dichiarati dal soggetto nei due anni precedenti all'anno precedente alla presentazione della domanda.
Per il 2024, l'importo (rivalutato annualmente) non può in ogni caso superare il limite di 800 euro mensili e non può essere inferiore a 250 euro mensili.
La domanda, recante l’autocertificazione dei redditi prodotti per gli anni di interesse, va presentata dal lavoratore all’INPS in via telematica entro il termine del 31 ottobre di ciascun anno di fruizione.
L’Inps comunica all’Agenzia delle entrate i dati identificativi dei soggetti che hanno presentato domanda per la verifica dei requisiti, mentre l’Agenzia delle entrate comunica all’Inps l’esito dei riscontri effettuati sulla verifica dei requisiti reddituali.
L’ISCRO spetta a decorrere dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda, è erogata per 6 mensilità e non può essere richiesta nel biennio successivo all'anno di inizio della sua fruizione.
A differenza di quanto previsto per l’ISCRO sperimentale (esentasse), l'ISCRO strutturale concorre alla formazione del reddito.
Il comma 155 dell’articolo 1 della legge di Bilancio 2024 condiziona l’erogazione dell’indennità ISCRO alla partecipazione a percorsi di aggiornamento professionale, demandando la loro definizione ad apposito decreto da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della stessa legge di bilancio.
Tale decreto non è stato ad oggi emanato.
Alla stregua di quanto stabilito per l’ISCRO sperimentale, il disegno di legge di conversione del decreto Coesione, al comma 1 dell’articolo 17-bis, modifica la previsione della legge di Bilancio 2024 disponendo che l'erogazione dell'ISCRO sia solo accompagnata dalla partecipazione a percorsi di aggiornamento professionale.
Inoltre, il ddl stabilisce che il beneficiario dell'ISCRO, all'atto della domanda, sia tenuto ad autorizzare l'INPS alla trasmissione alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano dei propri dati di contatto nell'ambito del sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (SIISL), nonché del sistema informativo unitario delle politiche del lavoro (articolo 13 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, anche) ai fini della sottoscrizione del patto di attivazione digitale.
Forniamo infine una tabella riassuntiva delle informazioni principali sull'ISCRO:
Argomento |
Dettagli |
Destinatari |
Liberi professionisti iscritti alla Gestione separata, che esercitano attività di lavoro autonomo |
Requisiti |
Non titolari di trattamento pensionistico diretto Non assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie Non beneficiari di Assegno di inclusione Reddito autonomo dell'anno precedente alla domanda < 70% della media dei due anni precedenti all'anno precedente la domanda Reddito non superiore a 12.000 euro nell'anno precedente la domanda In regola con la contribuzione previdenziale Partita IVA attiva da almeno tre anni |
Criteri di calcolo |
25% della media dei redditi autonomi dichiarati nei due anni precedenti all'anno precedente della domanda. Importo massimo per il 2024: 800 euro mensili Importo minimo per il 2024: 250 euro mensili |
Durata e frequenza |
Erogata per 6 mesi Non richiedibile nel biennio successivo all'anno di inizio della fruizione |
Domanda |
Presentata all'INPS in via telematica entro il 31 ottobre di ogni anno |
Erogazione e regime fiscale |
Dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda Concorre alla formazione del reddito |
Percorsi di aggiornamento professionale |
Eogazione accompagnata da partecipazione a percorsi di aggiornamento professionale. |
Patto di attivazione digitale |
Autorizzazione alla trasmissione dei dati di contatto all'INPS per la sottoscrizione del patto di attivazione digitale. |
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
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