Iscrizione ipotecaria nulla senza preventiva comunicazione

Pubblicato il 10 ottobre 2015

Nell’ipotesi di riscossione coattiva delle imposte, l'Amministrazione finanziaria, prima di procedere con l’iscrizione dell'ipoteca su beni immobili, deve comunicare al contribuente che procederà alla suddetta iscrizione, concedendo al medesimo un termine di trenta giorni per presentare osservazioni o effettuare il pagamento.

L'omessa attivazione di tale contraddittorio “endoprocedimentale” comporta la nullità dell'iscrizione ipotecaria per violazione del diritto alla partecipazione al procedimento, diritto garantito anche dagli articoli 41, 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali della Unione europea, fermo restando che, attesa la natura reale dell'ipoteca, l'iscrizione mantiene la sua efficacia fino alla declaratoria giudiziale di illegittimità.

E’ questo il principio di diritto già enunciato dalle Sezioni unite di Cassazione (sentenza n. 19668/2014), ribadito dalla Suprema corte con pronuncia n. 20352 depositata il 9 ottobre 2015.

Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Reddito di libertà: cosa, come e a chi spetta

05/03/2025

Abilitazione revisori sostenibilità: tutorial

05/03/2025

ISEE. Titoli di Stato e prodotti finanziari: nuovo regolamento in GU

05/03/2025

Nuovi codici tributo per crediti indebitamente compensati e per bonus eventi alluvionali

05/03/2025

Artigiani e commercianti: nuova Comunicazione Bidirezionale

05/03/2025

Dogane: trattamento fiscale delle merci destinate alle piattaforme offshore

05/03/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy