Iscrizione dei comitati al RUNTS: regole e novità

Pubblicato il 27 marzo 2025

La circolare n. 5 del 26 marzo 2025, emanata dal Ministero del Lavoro – Dipartimento per le politiche sociali, del Terzo settore e migratorie – interviene in modo rilevante sul tema dell’inquadramento giuridico dei comitati nell’ambito della riforma del Terzo Settore.

In particolare, chiarisce che anche i comitati, pur se privi di personalità giuridica, possono essere riconosciuti come Enti del Terzo Settore (ETS) e accedere al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), purché in possesso dei requisiti previsti dalla normativa.

Questo orientamento, coerente con la giurisprudenza consolidata e i principi costituzionali, segna un importante superamento dell’impostazione tradizionale che subordinava l’accesso al RUNTS al possesso della personalità giuridica. La circolare affronta inoltre questioni operative come l’ammontare del patrimonio minimo per il riconoscimento giuridico e i poteri dell’ufficio RUNTS nella devoluzione dei fondi, contribuendo a rendere più chiaro e coerente il quadro normativo applicabile ai comitati.

I comitati possono iscriversi al RUNTS anche senza personalità giuridica

È ormai comunemente accettato che anche un comitato privo di personalità giuridica possa essere registrato nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). La formulazione generosa dell’articolo 4, comma 1, del Codice del Terzo Settore (D.lgs. n. 117 del 2017) permette infatti l’inclusione di tali comitati nella categoria prevista dall’articolo 46, comma 1, lettera g), dedicata agli enti del Terzo settore non espressamente classificati altrove.

Questa interpretazione si accorda con un orientamento giurisprudenziale ben radicato (Corte di Cassazione sentenze n. 3898/1986 e n. 21880/2020), che riconosce al comitato, anche in assenza di personalità giuridica, la capacità di fungere da soggetto titolare di posizioni giuridiche soggettive, con conseguente legittimazione a detenere diritti, sia di credito sia di proprietà.

La definizione di Ente del Terzo Settore (ETS)

Una delle innovazioni più importanti introdotte dalla riforma del Terzo Settore è stata la definizione chiara e ufficiale di cosa si intende per "Ente del Terzo Settore" (ETS), fornita dal CTS (D.lgs. 117/2017).

Secondo questa definizione, fanno parte del Terzo Settore non solo gli enti già tradizionalmente riconosciuti come ETS, ma anche altri soggetti privati (esclusi quelli con forma societaria) che, senza scopo di lucro, svolgono attività di interesse generale con finalità civiche, solidali o sociali.

Per essere considerati ETS, questi enti devono essere iscritti nel RUNTS e possono operare attraverso il volontariato, la mutualità o l’offerta gratuita di beni, servizi o denaro.

Applicabilità del CTS ai comitati: quesiti e chiarimenti

Gli uffici del RUNTS hanno sottoposto al Dipartimento del Lavoro il tema riguardante l’estensione ai comitati delle norme previste dall’articolo 22 del Codice del Terzo Settore.

In particolare, si tratta di chiarire se:

oppure,

In via preliminare, va evidenziato che i comitati possono effettivamente essere riconosciuti come soggetti giuridici: questa possibilità si ricava indirettamente dall’articolo 41 del Codice civile, il quale disciplina la responsabilità personale dei membri del comitato qualora tale riconoscimento non sia stato ottenuto.

In questo contesto, il Ministero con la circolare n. 5 del 26 marzo 2025 considera che la procedura delineata all’articolo 22 del Codice del Terzo Settore – sebbene espressamente riferita ad associazioni e fondazioni – non debba essere letta in modo limitativo.

Al contrario, essa va intesa come un percorso alternativo rispetto a quello previsto dal D.P.R. 361/2000 per il riconoscimento della personalità giuridica, segnando un superamento del tradizionale modello basato sull'autorizzazione concessoria.

Inclusione dei comitati senza personalità giuridica

Dunque, secondo il Ministero, non ha senso escludere i comitati dal diventare Enti del Terzo Settore (ETS) solo perché non hanno personalità giuridica. Se rispettano i requisiti previsti dalla legge, dovrebbero poter accedere al RUNTS come tutti gli altri.

Inoltre, se alcuni comitati con personalità giuridica possono iscriversi, non è giusto impedire a quelli senza di farlo o di ottenerla grazie all’iscrizione.

Fare questa distinzione andrebbe contro i principi della riforma e anche contro il principio di uguaglianza previsto dalla Costituzione.

Il patrimonio minimo per il riconoscimento giuridico

Se si applica l’articolo 22 del Codice del Terzo Settore anche ai comitati, bisogna anche considerare quanto patrimonio minimo serve perché possano ottenere la personalità giuridica.

Poiché nei comitati è molto importante la gestione dei fondi raccolti e il modo in cui vengono usati, si propone di prendere come riferimento la soglia di 30.000 euro prevista per le fondazioni.

Questo importo servirebbe quindi come base per stabilire se un comitato ha abbastanza patrimonio per ottenere il riconoscimento giuridico.

I poteri dell’ufficio RUNTS nella devoluzione dei fondi

In un’ottica di sistematizzazione della disciplina, si riconosce in capo all’ufficio del RUNTS territorialmente competente l’esercizio delle funzioni attribuite all’autorità governativa dall’articolo 42 del Codice civile, in materia di devoluzione del patrimonio.

Ciò riguarda le ipotesi in cui i fondi risultino insufficienti al perseguimento dello scopo originario, quando tale scopo sia divenuto irrealizzabile, oppure nel caso in cui, una volta raggiunto l’obiettivo, permanga un residuo patrimoniale.

n tali circostanze, l’ufficio RUNTS potrà individuare una nuova destinazione dei fondi, alternativa o aggiuntiva rispetto a quella prevista nell’atto costitutivo o nello statuto, qualora quella originaria non sia più concretamente attuabile.

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