A seguito di richiesta di chiarimenti l’INPS, con messaggio n. 1138 del 14 marzo 2018, ha fornito i criteri per l’esatta individuazione dei destinatari dell’iscrizione alla gestione artigiani dei c.d. “artigiani di fatto”.
La legge consente di attribuire immediato effetto, ai fini previdenziali, ad una regolare comunicazione di inizio attività artigiana o ad un verbale di accertamento ispettivo da cui emerga una pregressa decorrenza di un’attività non dichiarata, fermi restando i successivi controlli demandati ai competenti Organismi della CCIAA.
Inoltre, sempre la norma dispone che il soggetto privo dei requisiti di legge per lo svolgimento di attività artigiana, quindi per l’iscrizione alla gestione artigiani, non possa essere esonerato dall’adempimento degli obblighi previdenziali per il periodo di esercizio effettivo dell’attività per cui rimarrà iscritto alla gestione previdenziale artigiani fino alla data di emissione della delibera della Commissione Provinciale Artigianato (o Organismo equipollente), che ne decreterà la cancellazione o la non iscrivibilità all’Albo delle Imprese Artigiane.
La decorrenza da attribuire all’iscrizione di un “artigiano di fatto” coinciderà naturalmente con la data di inizio dell’attività, nei limiti della prescrizione quinquennale.
Per quanto concerne la casistica particolare, il messaggio chiarisce che:
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