Il Tribunale di Pordenone ha accolto il ricorso promosso da diversi infermieri, dipendenti a tempo pieno e indeterminato della PA, al fine di sentir accertare e dichiarare la sussistenza dell’obbligo di iscrizione all’albo professionale tenuto dal Collegio IPASVI.
Gli stessi avevano anche chiesto di riconoscere che la relativa tassa gravasse in capo al soggetto datoriale.
Nella decisione - sentenza n. 116 pubblicata il 6 settembre 2019 - i giudici di merito hanno richiamato, in primo luogo, l’articolo 2, comma 2, della legge n. 43/2006, il quale, ancorché non sempre applicato, statuisce letteralmente che: “L’iscrizione all’albo professionale è obbligatoria anche per i pubblici dipendenti ed è subordinata al conseguimento del titolo universitario abilitante di cui al comma 1, salvaguardando comunque il valore abilitante dei titoli già riconosciuti come tali alla data di entrata in vigore della presente legge”.
A seguire, hanno ricordato la sentenza di Cassazione n. 7776/2015 con cui, sulla scorta di parere del Consiglio di Stato, era stato statuito - riferendosi nello specifico al pagamento della tassa annuale d’iscrizione all’Elenco Speciale annesso all’Albo degli Avvocati per l’esercizio della professione forense nell’interesse esclusivo dell’Ente datore di lavoro - che: “quando sussista il vincolo di esclusività, l’iscrizione all’albo è funzionale allo svolgimento di un’attività professionale svolta nell’ambito di una prestazione di lavoro dipendente, pertanto la relativa tassa rientra tra i costi per lo svolgimento di detta attività che dovrebbero, in via normale, al di fuori dei casi in cui è permesso svolgere altre attività lavorative, gravare sull’ente che beneficia in via esclusiva dei risultati di detta attività”.
Orbene, per il Tribunale il principio si applica anche agli infermieri, posto che anche con detta professione l’opera viene svolta per incarico della Pa, nella specie l’Azienda Sanitaria, la quale, pertanto, è obbligata a tenere l’infermiere indenne da ogni spesa necessaria all’espletamento dell’incarico professionale assunto come dipendente in base al principio generale di cui all’art. 1719 cc.
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