Pronti gli ISA per il periodo d’imposta 2019. Il decreto Mef, recante l’”Approvazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale relativi ad attività economiche dei comparti dell’agricoltura, delle manifatture, dei servizi, del commercio e delle attività professionali e di approvazione delle territorialità specifiche” è stato pubblicato sul Supplemento ordinario n. 1 alla "Gazzetta Ufficiale" n. 5 dell’8 gennaio 2020.
Il provvedimento ministeriale, che porta la data del 24 dicembre 2019, approva in totale 89 indici sintetici di affidabilità fiscale relativi alle attività economiche nel settore del commercio, delle manifatture, dei servizi e delle attività professionali e le territorialità specifiche.
Ad esso sono allegate anche le note tecniche e metodologiche, che descrivono il funzionamento di ogni indice e che servono per individuare gli elementi necessari alla determinazione del punteggio di affidabilità relativo ai singoli nuovi ISA.
I nuovi ISA sono approvati in base all’articolo 9-bis, comma 2, del Dl n. 50/2017, convertito dalla Legge n. 96/2017, e vanno dall’ISA BD02U applicabile alle attività di produzione di paste alimentari, di cuscus e di prodotti farinacei simili e di produzione di piatti pronti a base di pasta all’ISA BM88U applicabile alle attività di commercio all’ingrosso di tabacco grezzo.
Specifica il decreto che i nuovi Indicatori si applicano ai contribuenti esercenti attività d'impresa che svolgono in maniera prevalente le attività oggetto dell’indice.
Inoltre, in caso di esercizio di più attività d’impresa, o di più attività professionali, per attività prevalente, con riferimento alla quale si applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale, si intende l’insieme delle attività dalle quali deriva, nel corso del periodo d’imposta, il maggiore ammontare di ricavi o di compensi, determinato attraverso la somma dei ricavi o compensi afferenti tutte le attività previste dallo specifico indice.
L’articolo 3 del Dm 24 dicembre 2019 indica quali sono le categorie di contribuenti alle quali non si applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale.
Nello specifico, gli ISA approvati con il suddetto decreto non si applicano nei confronti:
dei contribuenti che hanno iniziato o cessato l’attività ovvero non si trovano in condizioni di normale svolgimento della stessa;
dei contribuenti che hanno dichiarato ricavi o compensi di ammontare superiore a 5.164.569 euro;
dei contribuenti che si avvalgono del regime forfetario agevolato, del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità e dei contribuenti che determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfetari;
dei contribuenti che esercitano due o più attività di impresa, non rientranti nel medesimo indice sintetico di affidabilità fiscale, qualora l’importo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dall’indice sintetico di affidabilità fiscale relativo all’attività prevalente, comprensivi di quelli delle attività complementari indicate, per ogni indice, con i limiti ivi indicati, superi il 30% dell’ammontare totale dei ricavi dichiarati;
delle società cooperative, consortili e i consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate e le società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi.
Infine, saranno individuate con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate le tipologie di contribuenti che, anche se esclusi dall’applicazione degli ISA, sono comunque tenuti alla comunicazione dei dati economici, contabili e strutturali previsti all’articolo 9, comma 4 del DL 50/2017.
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