ISA, comunicazioni di anomalia nel Cassetto fiscale del contribuente

Pubblicato il 27 giugno 2022

Pubblicato il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 23 giugno 2022, con il quale vengono individuate le modalità per mettere a disposizione dei contribuenti, ovvero dei loro intermediari, gli elementi e le informazioni in possesso dell’Amministrazione finanziaria e riferibili agli stessi contribuenti.

Con il documento di prassi n. 237932, dunque, vengono rese disponibili:

Tali elementi ed informazioni hanno la finalità di introdurre nuove e più avanzate forme di comunicazione tra il contribuente e l’Amministrazione fiscale, anche in termini preventivi rispetto alle scadenze fiscali, per semplificare gli adempimenti, stimolare l’assolvimento degli obblighi tributari e favorire l’emersione spontanea delle basi imponibili.

Inoltre, queste nuove forme di comunicazione possono risultare anche utili al fine di porre rimedio agli eventuali errori od omissioni mediante l’istituto del ravvedimento operoso.

Contribuenti ISA, elementi e informazioni a disposizione dell’Agenzia delle Entrate

Nelle comunicazioni ISA che l’Agenzia rilascia al contribuente, o suo intermediario, vengono date indicazioni agli stessi al fine di sollecitare possibili comportamenti, ossia:

Come il contribuente prende visione delle comunicazioni di anomalia

Il provvedimento 237932/2022 prevede che i contribuenti, personalmente o attraverso i loro intermediari delegati, possano accedere alle comunicazioni di anomalia di cui sono destinatari consultando il “Cassetto fiscale”, mediante i servizi telematici delle Entrate.

Gli intermediari possono accedere al Cassetto fiscale del contribuente se hanno ricevuto la preventiva delega; in alternativa, le suddette comunicazioni possono anche essere trasmesse dall’Agenzia delle entrate, via Entratel, all’intermediario, se il contribuente ha effettuato questa scelta al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi e se l’intermediario ha accettato, nella stessa dichiarazione, di riceverle.

All’interno dell’area riservata del sito dell’Agenzia di ciascun utente, accessibile con le credenziali Spid, Cie, Cns o, nei casi in cui possono essere rilasciate, con le credenziali Entratel/Fisconline, viene visualizzato un avviso personalizzato nell’area autenticata e inviato, ai riferimenti indicati dal contribuente, un messaggio di posta elettronica e/o un sms (Short message service) o di posta elettronica certificata (Pec), con cui l’Amministrazione comunica la pubblicazione dell’avviso nel cassetto fiscale del contribuente interessato.

Le comunicazioni di anomalia che si possono ricevere sono in totale 23 e sono così suddivise:

Alcune anomalie che possono essere comunicate ai contribuenti sono, per esempio, quelle relative:

Inoltre, sono oggetto di segnalazione anche tutta una serie di anomalie nell’utilizzo delle cause di esclusione relative all’inizio e alla cessazione dell’attività e all’emergenza COVID (ad esempio, vengono segnalati i casi in cui è stato dichiarato l’esercizio in maniera prevalente di una delle attività escluse dagli ISA a causa della pandemia, ma il dato non trova corrispondenza nel codice ATECO dichiarato).

Nel caso al contribuente siano contestate più anomalie, nella comunicazione che riceve ne vengono segnalate le tre più gravi.

Come il contribuente può fornire informazioni circa la comunicazione ricevuta

I contribuenti, in relazione alle suddette comunicazioni di anomalie, possono fornire chiarimenti e precisazioni utilizzando esclusivamente lo specifico software gratuito reso disponibile dall’Agenzia delle Entrate, sul sito istituzionale.

Si tratta dell'apposito software “Comunicazioni anomalie 2022”, disponibile sul sito dell’Agenzia, nella sezione “Isa (Indici sintetici di affidabilità)”, senza necessità di attivare altri tipi di contatto con gli uffici delle Entrate.

Tale software consente di descrivere, anche in modalità testuale, gli elementi ritenuti di utilità.

Come regolarizzare errori od omissioni

Nel caso in cui il contribuente riconosca gli errori e le omissioni eventualmente commesse ha la possibilità di regolarizzarli, usufruendo del ravvedimento operoso (articolo 13, Dlgs n. 472/1997) e beneficiando della riduzione delle sanzioni in ragione del tempo trascorso dalla commissione delle violazioni.

In caso di mancato intervento da parte del contribuente, potrebbe avviarsi una verifica da parte del Fisco.

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