La circolare n. 17/E del 2 agosto 2019 dell’Agenzia delle Entrate fornisce i primi chiarimenti ufficiali sull’applicazione degli Isa, relativamente al periodo di imposta 2018.
Il corposo documento di prassi si articola in due sezioni: nella prima, viene presa in rassegna la normativa che introduce gli Isa e viene fatto un esame complessivo di questi nuovi strumenti; mentre, nella seconda, si risponde ai principali quesiti sollevati in merito ad alcuni aspetti correlati all’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale.
Vengono confermate le indicazioni già fornite dall’Agenzia delle Entrate e dalla SOSE nel corso degli incontri con la stampa specializzata e le organizzazioni di categoria delle settimane precedenti.
Da quest’anno, gli Isa - secondo quanto previsto dall’art. 9-bis del D.L. 50/2017 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 96/2017 - hanno sostituito per intero i parametri e gli studi di settore.
Il comma 1 della norma, spiega quali sono state le finalità del legislatore, coerentemente con il percorso di rinnovamento dei rapporti tra cittadini e Fisco: favorire l’emersione spontanea di basi imponibili, stimolare l’assolvimento degli obblighi tributari e rafforzare la collaborazione tra i contribuenti e la Pubblica Amministrazione.
La citata disposizione normativa prevede, infatti, che si possa ricorrere a forme di comunicazione preventiva rispetto alle scadenze fiscali.
Inoltre, la stessa definisce gli elementi fondamentali caratterizzanti gli Isa.
In particolare, il nuovo sistema Isa tiene conto di una pluralità di indicatori riconducibili a due gruppi:
- gli indicatori elementari di affidabilità, che sono riferiti a:
stime dei ricavi/compensi, del valore aggiunto per addetto e del reddito per addetto;
attendibilità di rapporti che esprimono aspetti della gestione tipica dell’attività (indicatore Durata e Decumulo delle scorte).
- gli indicatori elementari di anomalia, che si riferiscono a:
disallineamenti tra dati e informazioni presenti nei modelli di dichiarazione, ovvero emergenti dal confronto con banche dati esterne;
situazioni di non normalità/non coerenza del profilo contabile e gestionale che evidenziano condizioni atipiche rispetto al settore e al modello organizzativo cui sono riferite.
Ne deriva che la media del valore attribuito ai singoli indicatori elementari esprime, su una scala da 1 a 10, il punteggio dell’indice sintetico e rappresenta il posizionamento del contribuente rispetto a tali indicatori: più sarà alto il valore dell’indice, più alta sarà l’affidabilità fiscale attribuita al soggetto.
Nel caso in cui il punteggio degli Isa si posizioni sotto il valore di 6, il contribuente è inserito nella categoria di coloro che possono essere selezionati ai fini di successive verifiche.
In presenza di anomalie riscontrate nell’applicazione degli indicatori elementari che utilizzano i dati importati, il contribuente, dopo aver effettuato la verifica di tali dati, può modificarli e calcolare il proprio Isa con i dati modificati.
Per migliorare il punteggio del proprio indicatore fiscale, quindi, il contribuente potrà agire correggendo le eventuali anomalie evidenziate dagli specifici indicatori elementari oppure dichiarare ulteriori componenti positivi.
Il comma 2 dell’articolo 9-bis definisce le tempistiche per la prima approvazione degli Isa e per le successive revisioni, nonché per le eventuali integrazioni.
In particolare, viene stabilito quanto segue:
approvazione degli Isa: entro il 31 dicembre di ogni anno vengono approvati con decreto ministeriale gli Isa che troveranno applicazione per la medesima annualità;
integrazioni degli Isa: le eventuali integrazioni che si renderanno necessarie per tenere conto di situazioni di natura straordinaria, anche correlate a modifiche normative e ad andamenti economici e dei mercati, con particolare riguardo a determinate attività economiche o aree territoriali, sono approvate con decreto ministeriale entro il mese di febbraio del periodo d’imposta successivo a quello per il quale sono applicate;
revisione degli Isa: gli Indicatori devono essere revisionati almeno ogni due anni dalla loro prima applicazione o dall’ultima revisione;
individuazione delle attività interessate dagli Isa: con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate, da emanare entro il mese di gennaio di ciascun anno, sono individuate le attività economiche per le quali devono essere elaborati gli Isa ovvero deve esserne effettuata la relativa revisione.
Il comma 3 dell’articolo 9-bis individua le informazioni in base alle quali gli indici sintetici di affidabilità devono essere progettati, realizzati, costruiti e applicati.
In fase di applicazione, le informazioni necessarie per il calcolo degli Isa sono: i dati dichiarati direttamente dal contribuente e i dati forniti dall’Agenzia ed acquisibili dal contribuente.
Rispetto a questi ultimi, la circolare n. 17/E/2019 illustra le modalità di acquisizione, che possono essere duplici:
"puntuale", attraverso il cassetto fiscale;
"massiva" da parte degli intermediari attraverso il canale Entratel.
Inoltre, vengono individuati anche ulteriori adempimenti in carico a tali soggetti distinguendo il caso che siano o meno delegati alla consultazione del cassetto fiscale del contribuente.
Ai fini dell’applicazione degli Isa, si devono considerare sia i dati dichiarati direttamente dal contribuente sia i dati resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate ed acquisibili dal contribuente.
Tali dati utilizzati per il calcolo del punteggio del singolo indice sintetico di affidabilità devono essere elaborati attraverso l’apposito software “Il tuo ISA 2019”, e nel caso in cui i dati forniti dall’Agenzia risultino non corretti, possono essere modificati.
Infatti, in fase di applicazione degli Isa, il contribuente:
può modificare i valori delle sole variabili valorizzate (ad eccezione dell’anno di inizio attività risultante in Anagrafe tributaria, che può essere modificato anche se non valorizzato);
non può modificare il valore di alcune variabili (per esempio il “Numero di periodi d’imposta in cui è stato presentato un modello degli studi di settore e/o dei parametri nei sette periodi d’imposta precedenti”).
Precisa la circolare che, nel caso in cui l’Isa venga calcolato dal contribuente senza modificare i dati forniti dall’Agenzia, l’esito dell’applicazione dello stesso non sarà ordinariamente soggetto a contestazioni da parte dell’Agenzia stessa relativamente alle variabili precalcolate fornite dalle Entrate e non modificate.
Nella sezione della circolare n. 13/E/2019 dedicata alla Normativa secondaria, viene spiegato anche il software applicativo “Il tuo ISA 2019”.
Il calcolo del punteggio del singolo indice sintetico di affidabilità fiscale viene effettuato con l’ausilio del software “Il tuo ISA 2019”, sulla base dei dati dichiarati dal contribuente relativi al periodo d’imposta 2018 e dei dati precalcolati, forniti dall’Agenzia delle Entrate su richiesta del contribuente/intermediario.
Grazie a tale applicativo, il contribuente può sia modificare i dati per disattivare eventuali criticità evidenziate dagli indicatori elementari di anomalia, sia dichiarare ulteriori componenti positivi per migliorare il punteggio degli indicatori elementari che concorrono al calcolo dell’Isa.
Come anticipato, con riferimento ai dati forniti dall’Agenzia, in presenza di anomalie riscontrate nell’applicazione degli indicatori elementari che utilizzano i dati importati, il contribuente, dopo aver effettuato la verifica di tali dati, può modificarli e calcolare il proprio Isa con i dati modificati.
Se l’Isa viene calcolato dal contribuente senza modificare le informazioni fornite dall’Agenzia - secondo quanto precisato nella circolare - l’esito dell’applicazione dello stesso sarà ordinariamente non soggetto a contestazioni da parte dell’Amministrazione per quanto attiene ai valori delle variabili precalcolate e non modificate.
Tale chiarimento rappresenta uno dei maggiori punti di innovazione degli Indici sintetici di affidabilità fiscale rispetto ai precedenti studi di settore. L’obiettivo, infatti, è quello di evitare che il contribuente sia tenuto a procedere al controllo della correttezza dei dati forniti dalla stessa Amministrazione finanziaria.
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