A norma dell'articolo 12-quinquies del DL n. 34/2019, per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (articolo 9-bis del DL n. 50/2017 - Legge n. 96/2017), che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del MEF, i termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di IRAP, nonché dell’IVA, che scadono dal 30 giugno al 30 settembre 2019, sono prorogati.
Con risposta ad interpello n. 330 del 2 agosto 2019, relativa agli Indici sintetici di affidabilità fiscale (meglio conosciuti con l'acronimo “Isa”) ed alla proroga, al 30 settembre 2019, dei relativi versamenti, l'Agenzia delle Entrate – poiché una tra le condizioni di legge per beneficiare della proroga é l’approvazione degli ISA che, per espressa previsione dell’articolo 9-bis del DL n. 50/2017, sono stati “istituiti […] per gli esercenti attività di impresa, arti o professioni” - sostiene come tale riferimento debba intendersi riferibile in via esclusiva ai soggetti che dichiarano redditi d’impresa di cui all’articolo 55 del TUIR o redditi derivanti dall’esercizio di arti o professioni di cui all’articolo 53 del medesimo TUIR.
Dispone, pertanto, che i soggetti che esercitano attività agricole applicano gli ISA solo quando dichiarano redditi d’impresa (articolo 55 del TUIR).
I soggetti che:
- svolgono esclusivamente le attività agricole di cui agli articoli 32 e ss. del TUIR;
- sono titolari di soli redditi agrari, da dichiarare nel quadro RA del modello Redditi,
non possono beneficiare della proroga dei versamenti perché gli stessi non producono redditi d’impresa, arti e professioni.
Vigono i termini ordinariamente prescritti.
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