Pubblicato anche quest’anno, entro il termine di legge, il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate relativo agli Indici sintetici di affidabilità fiscale relativi al 2023.
Nello specifico, il documento n. prot. 27650 del 31 gennaio 2023 ha individuato:
ATTENZIONE: Il provvedimento in parola, a differenza dell’analogo documento dell’anno scorso, non contiene i modelli ISA approvati da allegare alla dichiarazione dei redditi (periodo d’imposta 2022), per il semplice motivo che quest’anno il legislatore ha concesso un mese in più all’Amministrazione finanziaria per l’approvazione della modulistica.
Il Decreto Semplificazioni fiscali (DL n. 73/2022) ha, infatti, disposto che i modelli per la dichiarazione delle imposte sui redditi e dell’Irap debbano essere approvati con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate e pubblicati entro il mese di febbraio dell’anno successivo a quello cui si riferisce la dichiarazione.
Gli ISA sono uno strumento di compliance introdotto dal Decreto legge n. 50/2017 con lo scopo di favorire l'emersione spontanea delle basi imponibili di esercenti attività d'impresa, arti o professioni, i quali possono accedere a un regime premiale in base al loro grado di affidabilità fiscale.
Nel dettaglio, sono indicatori che, misurando attraverso un metodo statistico- economico, dati e informazioni relativi a più periodi d'imposta, forniscono una sintesi di valori tramite la quale sarà possibile verificare la normalità e la coerenza della gestione professionale o aziendale dei contribuenti. Il riscontro trasparente della correttezza dei comportamenti fiscali consentirà di individuare i contribuenti che, risultando “affidabili”, avranno accesso a significativi benefici premiali.
Il comma 4 dell’articolo 9-bis del Dl n. 50 del 2017 ha previsto che i contribuenti cui si applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale dichiarano, anche al fine di consentire un’omogenea raccolta informativa, i dati economici, contabili e strutturali rilevanti per l’applicazione degli stessi, sulla base di quanto previsto dalla relativa documentazione tecnica e metodologica approvata con il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, indipendentemente dal regime di determinazione del reddito utilizzato.
Tale disposizione prevede che con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro il 31 gennaio dell’anno per il quale si applicano gli indici, siano individuati tali dati.
Con il provvedimento n. 27650/2023, dunque, si definiscono i dati economici, contabili e strutturali rilevanti per l’applicazione degli Isa in relazione al periodo di imposta 2023, da dichiarare da parte dei contribuenti.
Nello specifico, si riconoscono come dati rilevanti da inserire in dichiarazione per l'anno d'imposta 2023 quelli già previsti nei decreti del ministero dell'economia e delle finanze di approvazione degli indici in vigore per il periodo d'imposta 2022, nonché quelli per la revisione individuati all'interno dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini Isa utilizzati per il periodo d'imposta 2021.
In più, vengono aggiunti alcuni altri dati che sono indicati nell’Allegato 1 del provvedimento in oggetto.
Si tratta di ulteriori dati che saranno utilizzati nella fase di elaborazione degli ISA e che, se significativi, saranno richiesti per la relativa applicazione a partire dal periodo di imposta 2023, che riguardano in particolar modo le informazioni relative:
Specifica l’Agenzia delle Entrate che in conseguenza delle attività di elaborazione degli indici da applicare a partire dal periodo di imposta 2023, il numero dei dati rilevanti può essere ridotto e accorpato.
Il provvedimento del 31 gennaio definisce, inoltre, il programma di revisione degli indici applicabili a partire dal periodo d’imposta 2023, da approvare con decreto del ministro dell’Economia e delle Finanze.
Gli ISA in revisione per il periodo d’imposta 2023 sono invece 88 e il loro elenco è contenuto nell’Allegato 2.
Fra le attività in revisione quest’anno, vi sono per esempio quelle relative a: notai, commercialisti e geometri fra le professioni, parrucchieri e gelaterie fra le attività al dettaglio, le attività di costruzione edile e gli agenti di commercio fra le imprese.
Al termine delle elaborazioni possono essere previsti, ove ciò risulti possibile sulla base delle risultanze delle analisi effettuate, trasferimenti di uno o più codici di attività da un indice sintetico di affidabilità fiscale ad un altro sottoposto a revisione, ovvero accorpamenti tra indici
Infine, il provvedimento in oggetto definisce le modalità con cui l’Agenzia delle Entrate rende disponibili ai contribuenti, ovvero ai soggetti incaricati della trasmissione telematica, gli ulteriori dati necessari ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo di imposta 2022 (cosiddette «precalcolate»).
In particolare, laddove i soggetti incaricati alla trasmissione telematica risultino già delegati all’accesso al cassetto fiscale, è previsto l’invio all’Agenzia dell’elenco dei soggetti per i quali sono richiesti i dati; l’Agenzia, prima di fornire tali dati, verifica preliminarmente la sussistenza della delega
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