Isa 2018. L’Agenzia risponde ai quesiti. Nuova circolare

Pubblicato il 10 settembre 2019

L’Agenzia delle Entrate, come annunciato al VIDEOForum dei Consulenti del lavoro con i vertici dell’Agenzia delle Entrate, ha emanato una nuova circolare sugli Isa: periodo di imposta 2018 – ulteriori chiarimenti in risposta ad alcuni quesiti pervenuti da associazioni di categoria e ordini professionali.

La nuova circolare, n. 20 del 9 settembre 2019, segue la pregressa circolare n. 17/E/2019, che forniva i primi chiarimenti.

Si ribadisce l’esclusione:

  1. dei soggetti che possono usufruire del regime agevolato forfetario (L. n. 398/1991), poiché determinano l’imponibile applicando, all’ammontare dei proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali, un coefficiente prestabilito;
  2. dei contribuenti che si avvalgono del nuovo regime forfetario (L. 190/2014) e di quello per l’imprenditoria giovanile (Dl n. 98/2011).

Isa 2018. I chiarimenti

Dunque, la circolare raccoglie i chiarimenti forniti alle associazioni di categoria e agli ordini professionali in occasione degli incontri e convegni sugli Indici sintetici di affidabilità fiscale (di cui all’articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96) svoltisi negli scorsi mesi di giugno e luglio scorsi.

Le risposte sono state suddivise per macro aree tematiche: l’utilizzo degli Isa ai fini delle attività di analisi del rischio e selezione; le cause di esclusione; le segnalazioni relative agli indicatori e al funzionamento del software “Il tuo ISA”; il funzionamento del coefficiente individuale; la compilazione dei modelli Isa 2019; i dati precompilati resi disponibili dall’Agenzia delle entrate necessari per l’applicazione degli Isa; i benefici premiali previsti dalla normativa Isa; la proroga dei versamenti disposta dall’articolo 12-quinquies, commi 3 e 4, del Dl 34/2019; gli effetti della indicazione di ulteriori componenti positivi per migliorare il profilo di affidabilità.

Isa 2018. Il punteggio per innescare una verifica

L’Agenzia, chiamata a rispondere sulla probabilità di una verifica con punteggio tra 6 e 7,99, richiama il Provvedimento del 10 maggio 2019: “ai fini della definizione delle specifiche strategie di controllo basate su analisi del rischio di evasione fiscale, previste dal comma 14 dell’articolo 9-bis del decreto, l’Agenzia delle entrate tiene conto di un livello di affidabilità minore o uguale a 6”.

Pertanto, spiega l’Agenzia, l’attribuzione di un punteggio compreso tra 6 e 7,99 non comporta, di per sé (ossia sulla base degli elementi di rischio “insiti” nella valutazione di affidabilità fiscale operata dall’Isa), l’attivazione di attività di controllo.

Isa 2018. Indicazione di ulteriori componenti positivi

È possibile indicare ulteriori componenti positivi anche per un valore inferiore rispetto a quello proposto dall’Isa come importo utile a massimizzare il punteggio di affidabilità.

L’Agenzia ricorda, infatti, che per i periodi d’imposta per i quali trovano applicazione gli indici, i contribuenti interessati possono indicare nelle dichiarazioni fiscali ulteriori componenti positivi, non risultanti dalle scritture contabili, rilevanti per la determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, per migliorare il proprio profilo di affidabilità nonché per accedere al regime premiale.

Tali ulteriori componenti positivi rilevano anche ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive e determinano un corrispondente maggior volume di affari rilevante ai fini dell’imposta sul valore aggiunto.

Isa 2018. Il ravvedimento a favore

L’Agenzia è categorica: il ravvedimento a favore per l’impresa che incida anche sul punteggio Isa in modo più favorevole, non conta ai fini dei benefici premiali.

La legge è chiara: “Gli indici… rappresentano la sintesi di indicatori elementari tesi a verificare la normalità e la coerenza della gestione aziendale o professionale, anche con riferimento a diverse basi imponibili, ed esprimono su una scala da 1 a 10 il grado di affidabilità fiscale riconosciuto a ciascun contribuente, anche al fine di consentire a quest’ultimo, sulla base dei dati dichiarati entro i termini ordinariamente previsti, l’accesso al regime premiale …”.

Dunque, il riconoscimento dei benefici premiali a seguito dell’attribuzione del punteggio di affidabilità necessario all’ottenimento degli stessi, è vincolato all’esito dell’applicazione degli Isa al momento della presentazione della dichiarazione entro i termini ordinari.

In ogni caso, il raggiungimento di un livello di affidabilità idoneo all’ottenimento di benefici premiali deve ritenersi subordinato alla circostanza che i dati dichiarati dal contribuente ai fini della applicazione degli Isa siano corretti e completi.

Laddove il raggiungimento di una premialità sia l’effetto della dichiarazione di dati incompleti o inesatti non può ritenersi legittimo il godimento di un beneficio.

Isa 2018. Disponibilità del credito in compensazione emergente dalla dichiarazione

Sugli effetti premiali correlabili ai diversi livelli di affidabilità fiscale conseguenti all’applicazione degli Isa, emerge la risposta relativa all’esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a 50.000 euro annui relativamente all’imposta sul valore aggiunto e per un importo non superiore a 20.000 euro annui relativamente alle imposte dirette e all’imposta regionale sulle attività produttive.

Tali crediti possono essere utilizzati in compensazione già a partire dal giorno successivo a quello della chiusura del periodo di imposta nel quale sono maturati, senza necessità della preventiva presentazione del modello Isa.

Già la circolare n. 10/E/2014, chiariva che, mancando nell’articolo 1, comma 574, della legge n. 147 del 2013 (che dispone l’obbligo di apposizione del visto di conformità per l’utilizzo in compensazione delle eccedenze a credito delle II.DD. e IRAP) l’espresso obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione annuale (a differenza di quanto previsto per i crediti IVA di importo superiore ai 5.000 euro), detti crediti possono essere utilizzati già a partire dal giorno successivo alla chiusura del periodo d’imposta in cui sono maturati.

Ovviamente, nel caso prospettato è necessario che:

  1. il contribuente sia in grado di effettuare i relativi conteggi, compreso il calcolo del punteggio di affidabilità non inferiore a quello previsto dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 10 maggio 2019;
  2. il credito utilizzato per effettuare la compensazione sia quello effettivamente spettante sulla base delle dichiarazioni presentate successivamente.

Isa 2018. Modificare l’Isa precompilato

L’Agenzia premette che non sussiste alcun obbligo specifico per contribuenti ed intermediari di modificare i dati precalcolati forniti dall’Agenzia ai fini del calcolo degli Isa, ma, invece, è data la possibilità di modificare tali dati per disattivare eventuali criticità evidenziate dagli indicatori elementari di anomalia.

In caso di criticità evidenziate dagli indicatori di anomalia, i contribuenti possono modificare i dati precalcolati dopo averli verificati e procedere a calcolare un'altra volta il proprio Isa, ma non tutte le variabili precalcolate sono modificabili.

Non è, infatti, possibile modificare il valore delle seguenti variabili: “Numero di periodi d'imposta in cui è stato presentato un modello degli studi di settore e/o dei parametri nei sette periodi d’imposta precedenti”; “Media di alcune variabili dichiarate dal contribuente con riferimento ai sette periodi d’imposta precedenti”; “Coefficiente individuale per la stima dei ricavi/compensi”; “Coefficiente individuale per la stima del valore aggiunto”.

Con riferimento ai dati non modificabili forniti dall’Agenzia, il contribuente che rilevi disallineamenti potrà fornire elementi esplicativi compilando le apposite “note aggiuntive”.

Nel caso in cui l’Isa venga calcolato dal contribuente senza modificare i dati forniti dall’Agenzia, l’esito dell’applicazione dello stesso, come già chiarito nella circolare n. 17/E del 2019, sarà ordinariamente non soggetto a contestazioni da parte dell’Agenzia per quanto attiene ai valori delle variabili precalcolate fornite e non modificate.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Direttiva sulla sostenibilità: ambito di applicazione e decorrenze

21/11/2024

Obbligo di rendicontazione di sostenibilità: a chi si rivolge

21/11/2024

Legge di Bilancio 2025: premi e fringe benefit tra conferme e novità

21/11/2024

Regime di transito doganale. L'adeguamento delle procedure slitta a gennaio 2025

21/11/2024

Legge di Bilancio 2025: premi di produttività e fringe benefit

21/11/2024

Codice della strada: sì definitivo alla Riforma, è legge

21/11/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy