Con la risposta n. 326 del 31 luglio 2019, l’Amministrazione finanziaria scioglie alcuni dubbi riguardanti la definizione agevolata delle irregolarità formali (articolo 9 del Dl 119/2018).
In particolare, l’istante che ha ricevuto un atto sanzionatorio per aver omesso la compilazione del quadro Rw del modello Unico 2007, relativo al periodo d'imposta 2006, chiede all’Amministrazione finanziaria se la violazione commessa possa essere sanata mediante la procedura di cui all'art. 9, Decreto Legge n. 119/18, in materia di “irregolarità formali”.
Negativa è la risposta del Fisco.
Secondo quanto si legge nel documento di prassi n. 326/2019, l'omessa compilazione del quadro RW da parte del contribuente non è regolarizzabile mediante l’accesso all’istituto della definizione agevolata delle violazioni formali.
La motivazione di tale argomentazione trova fondamento nel fatto che in precedenti documenti di prassi (provvedimento del direttore dell’Agenzia del 15 marzo 2019 e circolare n. 11/2019) è esplicitamente escluso che la regolarizzazione possa essere utilizzata per l’emersione di attività finanziarie e patrimoniali detenute fuori dal territorio dello Stato. Inoltre, non rientrano nella definizione le violazioni concernenti gli obblighi di monitoraggio fiscale (compilazione del quadro RW).
Di qui la conclusione dell’Agenzia delle Entrate: “l’istante non poteva definire l’omessa compilazione del quadro RW del modello UNICO 2007, relativo al periodo d’imposta 2006, accedendo all’istituto della definizione agevolata delle irregolarità formali”.
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