L’inattendibilità della contabilità del professionista non può essere desunta solo sulla base di un'irregolare tenuta del conto cassa, che è una registrazione contabile facoltativa, non obbligatoria.
La Corte di cassazione ha accolto le ragioni avanzate da un notaio contro la decisione con cui la CTR aveva confermato un avviso di accertamento per Irpef e Irap, spiccato a suo carico.
Il contribuente, tra gli altri motivi, si era lamentato che i giudici tributari avessero ritenuto inattendibile la sua contabilità, quale esercente attività professionale, esclusivamente in considerazione di alcune irregolarità rilevate nel conto cassa dallo stesso tenuto.
Gli Ermellini, con ordinanza n. 29182 del 20 ottobre 2021, hanno giudicato fondata tale specifica doglianza, dopo aver evidenziato come la tipologia di accertamento esperito fosse di tipo induttivo "puro" e non analitico - induttivo.
La Suprema corte, in proposito, ha fatto riferimento all’art. 2 del DPR n. 570/1996, rubricato "Inattendibilità della contabilità degli esercenti arti e professioni".
Tale disposizione indica, espressamente, quando la contabilità ordinaria degli esercenti arti e professioni è considerata inattendibile, vale a dire laddove:
Nella norma non è affatto riportata la irregolare tenuta del conto cassa, che peraltro costituisce comunque registrazione contabile facoltativa, la cui tenuta è consentita al contribuente per esigenze di controllo e gestione interna.
La relativa risultanza – ha continuato la Corte - va valutata, semmai, nel complesso delle risultanze contabili ed extracontabili in atti, ai fini di ritenere o meno attendibili le scritture, ma dal suo contenuto non può, sic et simpliciter, ritenersi privo di attendibilità l'intero impianto delle registrazioni contabili obbligatorie e delle loro conseguenti evidenze.
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