E’ consentito applicare, sul premio di risultato erogato nel 2020 ai dipendenti, l'aliquota agevolata del 10% come imposta sostitutiva dell'Irpef e delle relative addizionali regionali e comunali.
Una società fa presente di avere sottoscritto con le organizzazioni sindacali un accordo integrativo aziendale, valido per tutto il 2019, per istituire un premio di risultato, variabile e non determinabile a priori, legato all’incremento dell’Ebitda del 2019 rispetto a quello del 2018. Successivamente, l’accordo è stato prorogato più volte per l’intervenuta crisi pandemica da Covid-19 che ha sospeso le attività lavorative: i differimenti hanno contemplato anche il parametro 2019 che determinava il premio di produttività, riducendolo in proporzione ai giorni di sospensione dell'attività del 2020.
Ci si chiede se, in caso di raggiungimento del risultato incrementale, sia possibile comunque applicare sul premio di risultato l'aliquota agevolata del 10 per cento, anche in presenza di un ridotto periodo di attività, inferiore all’anno.
L’Agenzia, con risposta n. 270 del 20 aprile 2021, afferma che per l’applicazione dell’imposta sostituiva Irpef del 10% sui premi di produzione è necessario non solo il raggiungimento di un obiettivo ma anche un risultato incrementale aziendale rispetto a quello del precedente periodo.
E’ possibile fruire del regime fiscale agevolato sempreché il raggiungimento degli obiettivi incrementali alla base della maturazione del premio, previamente definiti nel contratto e misurati al termine del periodo congruo stabilito su base contrattuale, avvenga successivamente alla stipula del contratto.
Nel caso affrontato, la rideterminazione del periodo congruo, dovuta all'emergenza epidemiologica da Covid-19 e attestata nell'accordo aziendale tra le parti nell’ottobre 2020, non incide sull'applicazione del regime Irpef del 10%, in quanto la durata del periodo di maturazione del premio è rimessa all'accordo delle parti.
Non è di ostacolo nemmeno aver rivisto il valore di riferimento dell'indicatore di redditività (Ebitda 2019), visto che, in ragione del periodo di sospensione delle attività nel 2020, è possibile rilevare un incremento attuale di redditività, non configurandosi un confronto con un dato remoto.
Inoltre, come precisato nella risoluzione n. 36/2020, se il raggiungimento dell'obiettivo incrementale costituisce un dato incerto alla data della sottoscrizione dell'accordo data la variabilità del parametro, l’azienda può, sotto la propria responsabilità, applicare l’imposta sostitutiva del 10% in presenza, alla fine del periodo congruo, di un risultato incrementale.
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