Irdcec. Le novità della manovra di Ferragosto per le società di comodo

Pubblicato il 07 novembre 2011 L’Istituto di ricerca dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, con la circolare n. 25/Ir del 2011, ha analizzato le novità introdotte dal Decreto legge n. 138/2011 (manovra di Ferragosto) in materia di società non operative.

L’aspetto saliente esaminato dall’Istituto è l’applicazione della disciplina delle società non operative anche alle società che presentano dichiarazioni in perdita fiscale sistemica, cioè per tre periodi d’imposta consecutivi o per due esercizi e nel terzo periodo dichiarano un reddito inferiore a quello minimo stabilito per legge.

Per l’Istituto, l’applicazione della presunzione di non operatività anche alle società in perdita sistemica – che per legge si applicherà per la prima volta al reddito dichiarato nel 2012 e cioè risultante da Unico 2013 – é in contraddizione rispetto alla modifica apportata all’articolo 84, comma 2, del Tuir, dal Dl 98/2011, che ha stabilito il riporto illimitato delle perdite prodotte dai soggetti Ires, tenendo conto di alcune restrizioni quantitative che prevedono il loro utilizzo nei limiti dell’80% del reddito degli anni successivi.

Il Dl n. 98 ha infatti sancito il riporto pieno e illimitato delle perdite d’impresa generate nei primi tre esercizi di imposta dalla data di costituzione, tenendo conto anche delle perdite cosiddette “fisiologiche” relative alla fase di start up. Ma, successivamente, il legislatore – con l’ulteriore decreto correttivo n. 138 – ha presunto non operative le società che generano perdite per tre periodi d’imposta consecutivi, senza nulla specificare relativamente ai primi tre periodi di attività della società (start up). La disciplina risulta, poi, ancora più penalizzante se si tiene conto del fatto che i soggetti che si trovano in perdita sistemica sono tenuti ad assoggettare a tassazione maggiorata (aliquota Ires del 38%) il reddito dichiarato per la prima volta nel quarto anno.

L’Irdcec ritiene che le penalizzazioni riconosciute dalla dottrina per le società non operative, finalizzate a contrastare eventuali manovre evasive, possano trovare fondamento nel disposto normativo, data “l’ambiguità e la scarsa coerenza sistemica della disciplina in esame, che necessiterebbe di una revisione complessiva, finalizzata a semplificarla e renderla coerente con il vigente sistema impositivo”.

Riguardo, poi, la possibilità che l’esistenza di una causa di esclusione o di disapplicazione della norma nel triennio possa interrompere o meno la successione delle dichiarazioni in perdita che fa scattare la presunzione di non operatività, l’Istituto di ricerca si dice contrario. La presenza di una causa di esclusione o di disapplicazione non interrompe la successione delle dichiarazioni e non fa scattare l’applicazione delle norme, essendo riconosciuta la facoltà delle società in perdita di evidenziare nelle istanze di disapplicazione l’economicità delle scelte imprenditoriali intraprese.
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