tributaria provinciale di Torino, con la sentenza 132/2007, ha accolto il ricorso di un Istituto di credito, sostenendo che è illegittima l’indeducibilità ai fini Irap dei “settimi/noni” relativi a svalutazioni crediti in base all’articolo 106, comma 3, del Tuir, operate prima dell’entrata in vigore dell’articolo 2, comma 2, del decreto legge 168/2004, in quanto viola il disposto dell’articolo 3 della legge 212/2000. Per tributaria, l’articolo 3 dello Statuto del contribuente, impedisce, salvo espresse deroghe, la retroattività della legge. Viceversa, nel caso in esame, si verificherebbe una modifica dei rapporti giuridici sorti precedentemente all’entrata in vigore del decreto legge 168/2004, che nulla dice in proposito.
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