In ambito Irap le questioni all’attenzione della magistratura non finiscono. A seguire le controversie con i lavoratori autonomi in merito alla soggettività o meno al tributo, il giudizio di costituzionalità avanzato dalle banche per le maggiori aliquote dalle stesse dovute ed il giudizio Ue di compatibilità con l’Iva, è ora la volta delle questioni con le Regioni sulla maggiorazione dell’aliquota consentita dall’articolo 16, comma 3 del Dlgs 446/1997. Due sono i casi presi ad esempio.
di Roma ha confermato recentemente l’applicabilità anche alle leggi regionali del principio di irretroattività delle norme impositive contenuto nello Statuto dei contribuenti. Pertanto, si ritengono illegittime le maggiorazioni nel periodo d’imposta 2002 introdotte con la leggi regionale del quanto entrata in vigore nel 2002, quindi attuabile solo a partire dal periodo d’imposta successivo (2003).
di Verona ha accolto il ricorso di una banca chiarendo che stabilito la sospensione delle maggiorazioni di aliquota Irap per il 2003 deliberate dopo il 29 settembre 2002. Dunque, la legge della Regione Veneto del 22 dicembre 2002, che stabilisce una maggiore aliquota per banche ed enti finanziari, è illegittima.
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