Irap esclusa per consulente aziendale di società

Pubblicato il 29 gennaio 2024

E’ soggetto all’Irap il professionista che svolge attività di consulente per una società di cui è socio? Si ripresenta la questione dell’imponibilità Irap per il consulente che esercita la professione nell’ambito di una organizzazione costituita in società di capitali.

Se ne è occupata la Corte di Cassazione – Sezione tributaria - che ha emanato l’ordinanza n. 1857 in data 17 gennaio 2024.

Consulente di società: è soggetto ad Irap?

La causa è stata azionata dal consulente professionista che ha presentato due istanze di rimborso Irap all’Agenzia delle Entrate per non rientrare tra coloro che possiedono un’autonoma struttura organizzativa suscettibile di creare valore aggiunto. Lo stesso, infatti, precisa che svolge unicamente attività di consulenza per una Spa di cui era socio.

Non ricevendo soddisfazione, la questione è giunta davanti alle Commissioni tributarie, le quali, però, rigettavano i ricorsi del professionista.

Nello specifico, per la CTR il consulente-ricorrente, socio della società, per contratto svolgeva anche funzioni gestionali interne su base rotativa, con ruoli di coordinamento e responsabilità. Ciò implicava che la struttura organizzativa della società non poteva essere considerata esterna allo stesso. Inoltre, il professionista non aveva fornito prova di non godere dei vantaggi derivanti dall’appartenere all’organizzazione societaria.

Al fine di vedere riconosciute le sue ragioni, il consulente adiva la Corte di cassazione mentre l’Amministrazione finanziaria resisteva con controricorso.

Il contribuente si duole, nella difesa, di quanto affermato dalla CTR in materia di assoggettamento ad IRAP, non avendo tenuto conto dei canoni fissati in materia di autonoma organizzazione.

Ribadisce di esercitare la sua attività esclusivamente in favore della società e di non percepire ulteriori compensi, ricordando che non realizza il presupposto impositivo costituito dall'autonoma organizzazione il fatto di svolgere attività professionale nell'ambito dell'organizzazione costituita da una società di cui il professionista è socio.

E’ stato più volte affermato come sia necessario, per essere soggetto ad Irap, che il lavoratore autonomo svolga il ruolo di responsabile nella società, oltre al fatto di ricavarne direttamente un vantaggio in termini di incremento del proprio valore della produzione.

L’Irap, infatti, si connota per tassare i proventi derivanti dalla somma del valore creato dall’organizzazione e quello prodotto dal lavoro personale del professionista, qualora la società possa creare un valore aggiunto autonomo.

Altresì il consulente lamenta il fatto che la CTR non abbia tenuto in debita considerazione il fatto che la quasi totalità dei suoi compensi derivino dalla società.

Cassazione: è dovuto il rimborso Irap

Analizzati i fatti, la Corte di cassazione, con ordinanza 1857/2024, accoglie i ricorsi del professionista, cassando la sentenza impugnata e rinviando la causa ad altra CTR.

I giudici della Suprema Corte ricordano come l’attività di lavoro autonomo, anche se svolta con carattere di abitualità, non postula sempre l’assoggettamento ad Irap, potendo l’attività professionale essere svolta in assenza di organizzazione di capitali o lavoro altrui.

In detti casi, difetta il presupposto necessario per l’applicazione del tributo ossia l’autonoma organizzazione, il cui accertamento, in mancanza di specifiche disposizioni normative, costituisce questione rimessa al giudice di merito.

A tal proposito si cita quanto affermato dalla Cassazione a Sezioni Unite, n. 9451/2016, per cui: “con riguardo al presupposto dell'IRAP, il requisito dell'autonoma organizzazione - previsto dall'art. 2 del d.lgs. 15/09/1997, n. 446 – (…), ricorre quando il contribuente:

Ancora è stato espressamente sostenuto come siano esclusi da Irap i proventi che un lavoratore autonomo percepisce come compenso per le attività svolte all'interno di una struttura da altri organizzata e di cui non sia responsabile

Di tutto questo la pronuncia della CTR non ne ha tenuto conto, errando nel ritenere che sussistesse un’autonoma organizzazione solo per il fatto che il contribuente fosse socio della società e si avvaleva della struttura di quest'ultima.

L’ordinanza n. 1857 del 17 gennaio 2024 ha, quindi, enucleato il seguente principio di diritto: “l'esercizio di un'attività professionale esclusivamente nell'ambito dell'organizzazione costituita da una società di capitali di cui il professionista è socio o collaboratore continuativo non realizza di per sé il presupposto impositivo costituito dall'autonoma organizzazione rilevante ai fini IRAP”.

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