Irap con metodo da bilancio: opzione entro il 1° marzo
Pubblicato il 14 febbraio 2013
Ditte individuali e società di persone, che adottano la contabilità ordinaria, se decidono di determinare la base imponibile Irap secondo il metodo a valori di bilancio, devono informare l'agenzia delle Entrate con apposita comunicazione, solo telematica, entro il 1° marzo. Nella stessa scadenza possono inoltrare la revoca relativa all'opzione esercitata per il triennio precedente.
BASE IMPONIBILE IRAP
E' la Legge finanziaria 2008 che ha introdotto un nuovo metodo di determinazione della base imponibile Irap che tiene conto della natura del soggetto passivo.
→ Se società di capitali ed enti commerciali, i componenti positivi e negativi rilevano per l’ammontare risultante dal conto economico, senza avere riguardo alle variazioni fiscali, tranne in alcuni casi (metodo a valori di bilancio).
→ Se ditte individuali e società di persone, la base imponibile Irap deriva dalla differenza tra i valori fiscali dei vari componenti (ricavi, rimanenze, costi, ammortamenti, ecc.) (metodo a valori fiscali).
E' tuttavia consentito alle società di persone e ditte individuali scegliere di adottare il metodo di determinazione cd. da bilancio - obbligatorio per i soggetti Ires. Ciò implica:
- la validità dell'opzione per un triennio
- di tenere la contabilità in modalità ordinaria, per il triennio di validità dell'opzione.
Consegue, che le imprese individuali e le società di persone in contabilità semplificata sono tenute ad applicare sempre il metodo a valori fiscali.
Possono optare per la determinazione della base imponibile a valori di bilancio anche gli imprenditori agricoli titolari di reddito agrario ex art. 32, del Tuir, gli esercenti l’attività di allevamento di animali che determinano forfetariamente il reddito e gli esercenti l’attività di agriturismo che si avvalgono del regime forfetario. In questo caso vige l'obbligo di osservare gli adempimenti contabili previsti dall’art. 18 del D.P.R. n. 600/1973.
L'opzione, inoltre, va comunicata all'agenzia delle Entrate attraverso apposito modello di comunicazione (COMIRAP), approvato con provvedimento del 31 marzo 2008. E' ammesso il solo invio telematico.
BASE IMPONIBILE SECONDO IL METODO FISCALE
In base a tale metodo, la base imponibile Irap viene definita in base alla differenza tra i valori fiscali dei seguenti elementi:
- ricavi ex art. 85, c. 1, lett. a), b), f) e g), TUIR - variazioni delle rimanenze finali ex artt. 92 e 93, TUIR | meno | - costi delle materie prime, sussidiarie, di consumo e merci - costi per servizi - ammortamenti - canoni di locazione, anche finanziaria, dei beni strumentali (materiali ed immateriali) |
Se i componenti positivi e negativi hanno una collocazione nel Tuir, il valore sarà dato da quanto indicato nelle norme fiscali; se il Tuir non menziona il componente, va fatto riferimento alla classificazione per natura prevista dalle disposizioni civilistiche.
Inoltre, per quanto attiene:
- a oneri diversi di gestione: non sono deducibili i componenti della voce B.14 del Conto economico, salvo che rientrino tra i “servizi” individuati in base al D.m. 17/01/1992;
- a costi per servizi: vanno individuati sulla base della disciplina prevista ai fini delle imposte sui redditi, quindi senza considerare la classificazione civilistica (voce B.7 del Conto economico), avendo riguardo ai criteri contenuti nel D.m. 17 gennaio 1992;
- a plusvalenze/minusvalenze: non concorrono alla base imponibile IRAP;
- a sopravvenienze attive/passive: non concorrono alla base imponibile IRAP.
BASE IMPONIBILE SECONDO IL METODO DI BILANCIO
Utilizzando tale metodo si costituisce la base imponibile Irap prendendo come riferimento i valori contabili iscritti agli aggregati A) e B) del Conto economico senza considerare le variazioni ai fini fiscali.
In pratica, i costi contabilizzati nel conto economico sono deducibili senza aver riguardo alle eventuali limitazioni previste dal Tuir.
Eccezioni: circa le quote di ammortamento di costi di acquisizione dei marchi d’impresa e dell’avviamento, la deducibilità è ammessa in misura non superiore a 1/18, senza che sia rilevante l'imputazione a conto economico.
Va poi tenuto conto della disciplina ai fini Irap delle plusvalenze/minusvalenze, che si presenta diversa a seconda della provenienza delle stesse:
- da cessione di beni strumentali → concorrono alla determinazione della base imponibile (sono tassabili / deducibili) ai fini Irap)
- relative ad immobili patrimonio → concorrono alla determinazione della base imponibile (sono tassabili / deducibili) ai fini Irap)
- da valutazione di beni strumentali → non concorrono alla determinazione della base imponibile (non sono tassabili / deducibili) ai fini Irap)
- da cessione d’azienda → non concorrono alla determinazione della base imponibile (non sono tassabili / deducibili) ai fini Irap.
E' naturale che la deduzione del costo è ammessa in quanto questo sia inerente all'attività di impresa; non deve quindi riguardare la sfera personale degli amministratori o dei soci.
Se il Tuir, con riferimento ad un costo, prevede una parziale inerenza (quali spese telefoniche, spese relative ai veicoli a motore, spese di rappresentanza, ecc.), le circolari nn. 36 e 39 del 2009 hanno espresso il seguente principio:
• se è interamente inerente all'attività, è consentito dedurre tutto il costo ai fini Irap
• se è parzialmente inerente, è ammesso considerarlo inerente ai fini Irap se si procede ad adottare le stesse percentuali di deducibilità previste del Tuir.
Occorre poi ricordare che:
sono indeducibili i costi del personale dipendente ed assimilato (anche se classificati in voci diverse dalla B.9), i compensi per i collaboratori a progetto, occasionali ed amministratori, gli utili spettanti agli associati in partecipazione
sono deducibili le somme erogate a terzi per l’acquisizione di beni/servizi destinati alla generalità o a categorie di dipendenti e collaboratori.
LA SCELTA
La decisione di optare o meno per la determinazione della base imponibile Irap secondo il metodo a bilancio deve tener conto sia del vincolo triennale sia del diverso trattamento a cui vanno incontro determinati componenti positivi e negativi a seconda del metodo utilizzato.
Ad esempio, per l'ammortamento dei costi delle autovetture:
con il metodo fiscale, sono parzialmente deducibili
con il metodo di bilancio, rilevano al 100%.
Invece, per alcuni componenti positivi e negativi, il metodo utilizzato è ininfluente dato che risultano, in ogni caso, o tassabili o deducibili.
OPZIONE - REVOCA
Entro il termine del 1° marzo 2013:
- i soggetti ammessi possono comunicare la volontà di esercitare l'opzione per il triennio 2013-2015 (la scelta è irrevocabile ed obbliga a mantenere la contabilità ordinaria per tutto il periodo);
- va comunicata la revoca dell'opzione esercitata per il triennio 2010 – 2012.
La scelta, se non revocata, è tacitamente rinnovata per un altro triennio.
La comunicazione va eseguita solo in via telematica - direttamente o tramite intermediari abilitati - all’Agenzia delle Entrate, utilizzando l'apposito modello (COMIRAP), approvato con il provvedimento del 31 marzo 2008.
Inoltre:
Per le nuove società di persone, l’opzione può essere esercitata entro 60 giorni dall’inizio del primo periodo di imposta. |
Gli imprenditori individuali che iniziano l’attività in corso d’anno, devono effettuare la scelta entro 60 giorni dalla data di inizio attività. |
In caso di trasformazione da soggetto Ires a società di persone, l'opzione va esercitata entro 60 giorni dalla data di iscrizione dell’atto nel Registro delle Imprese. |
In caso di trasformazione da società di persone a soggetto Ires non è richiesto alcun adempimento. |
Nel riquadro “COMUNICAZIONE” occorre barrare la casella “opzione” o “revoca” a seconda del tipo di comunicazione da eseguire. |
Remissione in bonis
Come prevede il D.l.n. 16/2012, il mancato invio della comunicazione opzionale nei termini non produce l'impossibilità di applicare la determinazione della base imponibile Irap col metodo di bilancio in quanto, essendo un adempimento formale, entra in funzione l'istituto della remissione in bonis.
In base a questo istituto è possibile la regolarizzazione se:
- il soggetto ha i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento
- il soggetto procede ad effettuare la comunicazione entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile
- il soggetto versa contestualmente la sanzione di 258 euro.
- la violazione non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altra attività amministrative di accertamento delle quali l’autore dell’inadempimento abbia avuto formale conoscenza.
QUADRO DELLE NORME |
Decreto Legislativo 15 dicembre 197, n. 446 – Artt. 5 e 5-bis Circolare Agenzia delle Entrate 28 ottobre 2008, n. 60 Circolare Agenzia delle Entrate 26 maggio 2009, n. 27 Circolare Agenzia delle Entrate 16 luglio 2009, n. 36 Circolare Agenzia delle Entrate 22 luglio 2009, n. 39 Provvedimento Agenzia delle Entrate del 31 marzo 2008 |