L’Agenzia delle entrate spiega le modalità di fruizione dell'iperammortamento relativamente ai costi riguardanti la scaffalatura asservita agli impianti automatici di movimentazione.
La società ha diritto al beneficio (articolo 1, comma 9 della legge 11 dicembre 2016, n. 232) anche per il costo delle scaffalature, inizialmente escluso perché oggetto di stima castale.
La norma di interpretazione autentica ex comma 4 dell'articolo 3-quater del Dl n. 135/2018, infatti, ha eliminato ogni eventuale discriminazione: si deve lo stesso trattamento per entrambe le tipologie di investimento (magazzini non costituenti fabbricati e magazzini oggetto di accatastamento). Di conseguenza, l’istante potrà applicare tale norma con effetto retroattivo agli investimenti realizzati interconnessi e già periziati nel 2018 che potranno, così, beneficiare interamente dell’iperammortamento.
Con la risposta n. 408 del 10 ottobre 2019, è chiarito che alle scaffalature autoportanti, alla luce della loro duplice natura, impiantistica e immobiliare, l’iperammortamento si ripartisce utilizzando il coefficiente di ammortamento fiscale degli immobili e non quello degli impianti.
Le funzioni “immobiliari” svolte da queste ultime (che sono strutture portanti) assumono un ruolo preponderante rispetto alle quelle “impiantistiche” e l’esclusione operata dal decreto semplificazioni della natura immobiliare di questi magazzini, ha l’intento di ricomprenderli oggettivamente nell’agevolazione e non anche di fissare le regole di ammortamento.
Ancora, è chiarito che:
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