Approvato il nuovo modello Ipea per l’istanza di computo in diminuzione delle perdite pregresse dai maggiori imponibili nell’ambito dell’attività di accertamento.
Sostituisce quello approvato con provvedimento 51240 dell'8 aprile 2016 che potrà essere utilizzato, inviandolo all’indirizzo di posta elettronica certificata dell’ufficio accertatore, in alternativa al nuovo per altri 2 mesi.
Successivamente dovrà essere utilizzato solo il nuovo modello e solo per via telematica, direttamente dai contribuenti abilitati a Entratel o Fisconline ovvero tramite i soggetti incaricati (che rilasciano al contribuente copia della ricevuta), utilizzando l’applicativo Ipea.
Il periodo di transizione terminerà dopo il sessantesimo giorno dalla data di pubblicazione del provvedimento dell'agenzia delle Entrate n. 164492 del 12 Ottobre 2016 di approvazione del nuovo modello, dunque entro l’11 dicembre 2016.
Si ricorda che l’articolo 25 del Dlgs 158/2015 ha introdotto l’articolo 42, quarto comma, del d.P.R. n. 600/1973 e l’articolo 7, comma 1-ter, del d.lgs. n. 218/1997, in cui sono disciplinate le modalità e i termini di computo in diminuzione delle perdite nell’ambito del procedimento di accertamento ordinario e per adesione: si prevede che mentre le perdite di periodo, ossia quelle relative al periodo d’imposta oggetto di rettifica, sono computate in diminuzione dal maggior imponibile accertato automaticamente e in via prioritaria dall’ufficio accertatore, le perdite pregresse possono essere scomputate solo su richiesta del contribuente, mediante la presentazione del modello Ipea.
Quali perdite:
Deve essere presentato dal contribuente che intenda computare le perdite pregresse non utilizzate in diminuzione dei maggiori imponibili accertati - ai sensi dell’articolo 42 del d.P.R. n. 600 del 1973 - e nel procedimento di accertamento con adesione - ai sensi dell’articolo 7, comma 1-ter, del d.lgs. n. 218 del 1997:
entro il termine per la proposizione del ricorso, nell’ipotesi di notifica al contribuente dell’avviso di accertamento, anche qualora sia presentata istanza di adesione;
nel corso del contraddittorio instaurato con l’ufficio, nell’ipotesi di accertamento con adesione.
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