Con la circolare n. 23/E del 19 novembre 2024, l’Agenzia delle Entrate approfondisce la disciplina dell’Investment Management Exemption (IME), introdotta dalla Legge di Bilancio 2023, che stabilisce una presunzione legale in merito alla non configurabilità di una stabile organizzazione in Italia per strutture di investimento non residenti, al verificarsi di specifiche condizioni. Il documento di prassi offre un quadro dettagliato delle disposizioni normative e delle misure attuative emanate nel 2024, fornendo istruzioni operative agli uffici per assicurare un’applicazione uniforme e coerente della disciplina IME su tutto il territorio nazionale, nell’ottica di supportare e agevolare l’attrazione di investimenti e asset manager nel Paese.
L’Investment Management Exemption, introdotta con l’articolo 1, comma 255, della Legge n. 197/2022, rappresenta una presunzione legale che consente, al verificarsi di determinate condizioni, di escludere la configurazione di una stabile organizzazione in Italia per veicoli di investimento non residenti che si avvalgono di servizi di supporto all’attività di investimento resi nel territorio italiano da altri soggetti. Tale disciplina, regolata attraverso l’inserimento dei commi 7-quater e 7-quinquies all’articolo 162 del TUIR, mira a ridurre il rischio fiscale percepito da investitori e gestori patrimoniali, favorendo l’attrazione di asset manager e investimenti in Italia.
Il decreto del 22 febbraio 2024 del Ministero dell’Economia e delle Finanze ha chiarito i requisiti di indipendenza per i veicoli di investimento e gli asset manager, fornendo le disposizioni operative per applicare la presunzione legale. Tra i criteri principali vi è la necessità che il soggetto residente, o la stabile organizzazione in Italia di un soggetto non residente, percepisca una remunerazione congrua e documentata in conformità all’art. 110, comma 7, del TUIR e alle Linee Guida OCSE sui prezzi di trasferimento.
In attuazione del comma 7-quater, lettera d), dell’articolo 162 del TUIR, il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 28 febbraio 2024 (protocollo n. 68665/2024) ha ulteriormente disciplinato le modalità operative della norma, definendo le linee guida per applicare le disposizioni previste dall’articolo 110, comma 7, del TUIR. Il provvedimento individua i metodi più appropriati per determinare la congruità della remunerazione percepita dai soggetti che prestano servizi nel territorio italiano per conto di veicoli d’investimento non residenti. Viene, inoltre, chiarita l’applicazione del principio di libera concorrenza, specificando criteri distinti in base alla tipologia di servizi prestati, con deroghe e disposizioni di chiusura.
La circolare n. 23/E del 19 novembre 2024 fornisce, ora, agli uffici dell’Agenzia delle Entrate istruzioni operative per garantire uniformità nell’applicazione della disciplina, recependo i contributi ricevuti durante la consultazione pubblica sullo schema di provvedimento.
La normativa IME stabilisce che, al verificarsi di determinate condizioni, una struttura di investimento non residente non sia considerata come avente una stabile organizzazione in Italia. Questo regime si integra con le regole già esistenti che escludono la configurazione di una stabile organizzazione per i soggetti che gestiscono investimenti in Italia per conto di veicoli di investimento non residenti (asset manager)
I soggetti coinvolti nella disciplina IME sono:
Per beneficiare della disciplina IME, è necessario rispettare specifici requisiti stabiliti dalla legge, che riguardano entrambi i soggetti indicati.
L’Agenzia delle Entrate – con la circolare n. 23/2024 – ha voluto approfondire i criteri di indipendenza richiesti sia per gli asset manager che per i veicoli di investimento, elementi fondamentali per confermare l’esclusione di una stabile organizzazione. Inoltre, fornisce indicazioni pratiche sull’applicazione del metodo per determinare, in base al principio di libera concorrenza, la remunerazione per i servizi resi all’interno dello stesso gruppo. Infine, ha analizzato la documentazione necessaria per dimostrare la congruità dei valori rispetto al mercato, in conformità alle disposizioni in materia di prezzi di trasferimento previste dall’articolo 110, comma.
Per accedere al regime IME, il veicolo di investimento non residente deve soddisfare specifici requisiti di indipendenza, volti a garantire una netta separazione tra il rischio d’investimento, che ricade sugli investitori, e il rischio d’impresa, che resta a carico della società di gestione. In particolare, il veicolo deve:
Questi requisiti sono fondamentali per assicurare la separazione tra la gestione operativa e gli interessi degli investitori, preservando l’autonomia del veicolo. Inoltre, le eventuali società controllate dal veicolo, anch’esse non residenti, devono operare in Stati o territori che garantiscano un adeguato scambio di informazioni fiscali. Tali condizioni garantiscono trasparenza e conformità agli standard internazionali, proteggendo gli investitori e assicurando il rispetto delle normative fiscali.
Le condizioni di indipendenza per l’asset manager sono fondamentali per evitare la configurazione di una stabile organizzazione in Italia per il veicolo di investimento non residente. In particolare, l’asset manager deve:
Questi requisiti assicurano una netta separazione tra il rischio d’impresa dell’asset manager e il rischio d’investimento del veicolo, rafforzando l’autonomia e l’indipendenza gestionale richiesta dal regime IME.
Di seguito una Tabella che riassume i punti salienti della circolare n. 23/E/2024.
Argomento | Descrizione |
---|---|
Presunzione di non stabile organizzazione | Una struttura di investimento non residente non è considerata avere una stabile organizzazione in Italia se soddisfa le condizioni previste dall’Investment Management Exemption (IME). |
Condizioni di applicazione | Il regime si applica solo se sono rispettati requisiti specifici per i veicoli di investimento non residenti e gli asset manager, come l’indipendenza e la congruità della remunerazione. |
Limiti della presunzione | Se le condizioni non sono rispettate, la presenza di una stabile organizzazione non è automaticamente esclusa e deve essere valutata caso per caso. |
Documentazione idonea | La remunerazione deve essere supportata da documentazione che dimostri la conformità al principio di libera concorrenza, in linea con le normative sui prezzi di trasferimento. |
Applicazione temporale | La presunzione si applica a partire dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale del 2024. |
Obiettivi della norma | Ridurre il rischio fiscale percepito, evitare effetti deterrenti sugli investimenti e favorire la localizzazione in Italia di asset manager e strutture di investimento. |
Istruzioni operative | La circolare fornisce indicazioni agli uffici dell’Agenzia delle Entrate per garantire l’applicazione uniforme della disciplina IME. |
Ruolo del decreto ministeriale | Il decreto del 22 febbraio 2024 definisce i requisiti di indipendenza e le disposizioni operative per applicare la presunzione legale IME. |
Ruolo del provvedimento dell’Agenzia | Il provvedimento del 28 febbraio 2024 stabilisce le linee guida per la remunerazione e la conformità ai principi di libera concorrenza. |
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