Sono state aggiornate, al 3 ottobre 2018, le Faq sul credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari incrementali.
Sul sito internet del dipartimento per l’Informazione e l’Editoria nella pagina dedicata al credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari incrementali, non poche novità sono spiegate nelle Faq:
Stante che le spese si considerano sostenute secondo quanto previsto dall’articolo 109 del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al D.P.R. n. 917/1986, per l’individuazione dell’esercizio di sostenimento della spesa pubblicitaria, trova applicazione il principio di competenza, in base al quale: “i corrispettivi delle prestazioni di servizi si considerano conseguiti e le spese di acquisizione dei servizi si considerano sostenute, alla data in cui le prestazioni stesse sono ultimate”.
Pertanto, i costi relativi a prestazioni di servizio sono, ai sensi del citato articolo, di competenza dell’esercizio in cui le prestazioni medesime sono ultimate, senza che abbia rilievo alcuno il momento in cui viene emessa la relativa fattura o viene effettuato il pagamento.
Per l’applicazione del credito d’imposta per investimenti effettuati su testate digitali, non assumono rilevanza i requisiti di carattere tecnico e commerciale che la legge (articolo 7, commi 1 e 4, Dlgs 70/2017) prevede per l’ammissione di tali testate al “contributo pubblico diretto”: il richiamo all'articolo 7 del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70, contenuto nell'articolo 3 del Regolamento, deve essere inteso in un senso più generale di richiamo alla nozione positiva di editoria online, ma non di richiamo all'applicazione – ai fini del “bonus” fiscale - di requisiti e condizioni che rispondono a logiche e criteri del tutto differenti.
La norma:
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
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