Investimenti innovativi, ulteriori imprese agricole ammesse al contributo
Pubblicato il 23 marzo 2023
Dopo l’ultima diffusione dell’elenco dei soggetti ammessi alle agevolazioni previste per le imprese agricole che effettuano investimenti innovativi, avvenuta nel mese di dicembre 2022, il MIMIT ha ampliato il novero delle imprese ammesse al contributo a fondo perduto.
Con decreto direttoriale 22 marzo 2023, infatti, è disposta, ai sensi dell’art. 9 del DM 30 luglio 2021, la concessione di agevolazioni in favore di ulteriori imprese che hanno trasmesso l’istanza dal 23 maggio 2022 al 23 giugno 2022, individuate nell’Allegato A annesso al decreto in oggetto.
Precedente elenco delle imprese agricole ammesse al contributo
Con la pubblicazione del decreto direttoriale 14 dicembre 2022, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) ha reso noto l’elenco delle imprese agricole ammesse alle agevolazioni per gli investimenti innovativi, relativamente alle imprese che hanno presentato la domanda di concessione del contributo a fondo perduto dal 23 maggio al 23 giugno 2022.
Le imprese non comprese nel presente elenco:
- riceveranno una formale comunicazione attestante i motivi ostativi all’accoglimento della domanda;
- saranno oggetto di altro provvedimento di concessione, anche cumulativo.
Imprese beneficiarie
Le imprese ammesse al beneficio dovranno:
- consentire lo svolgimento dei controlli, ispezioni e monitoraggi da parte del MIMIT;
- ultimare l’investimento entro dodici mesi dalla data del provvedimento di concessione;
- mantenere i beni per l’utilizzo previsto nella regione in cui è sita la sede legale o l’unità locale per almeno tre anni dalla data di erogazione del saldo del contributo o, (in caso sia successiva) dalla data di installazione dell’ultimo bene agevolato, nel territorio della regione in cui è sita la sede legale o l’unità locale agevolata;
- corrispondere a tutte le richieste di informazioni disposte dal Ministero;
- custodire la documentazione amministrativa e contabile sulle spese rendicontate;
- adempiere, qualora rientranti nella casistica prevista dall’articolo 1, comma 125 e seguenti, della legge 4 agosto 2017 n. 124 e successive modificazioni e integrazioni, agli obblighi di pubblicazione delle agevolazioni ricevute;
- attivare il codice ATECO relativo all’attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli entro la data di presentazione della domanda di erogazione, nel caso di cui all’articolo 3, comma 4, del decreto del 2 maggio 2022.
Revoca
L’agevolazione potrà essere revocata, totalmente o parzialmente, nei seguenti casi:
- verifica dell’assenza di uno o più requisiti di ammissibilità, ovvero di documentazione incompleta o irregolare;
- false dichiarazioni rese e sottoscritte dall’impresa beneficiaria;
- mancato rispetto del divieto di cumulo delle agevolazioni di cui all’articolo 11 del 30 luglio 2021;
- mancato adempimento degli obblighi di cui all’articolo 12 del decreto 30 luglio 2021;
- apertura di una procedura di liquidazione volontaria o di altre procedure concorsuali con finalità liquidatorie antecedentemente alla data di erogazione dell'agevolazione;
- delocalizzazione dell’attività economica interessata dall’investimento in Stati non appartenenti all’UE, fatta eccezione degli Stati aderenti allo Spazio economico europeo, entro 5 anni dalla data di ultimazione dell’iniziativa agevolata.