Il Ministero dello sviluppo economico ha pubblicato una guida del 29 maggio 2017 nella quale vengono specificati gli investimenti che possono beneficiare del credito d'imposta in ricerca e sviluppo (2015-2020).
Il credito d'imposta è riconosciuto a tutte le imprese che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2020, senza alcun limite in relazione alla forma giuridica, al settore produttivo (anche agricoltura), alle dimensioni (es. in termini di fatturato), al regime contabile.
In particolare, specifica il MiSE sono inclusi anche:
- consorzi e reti di imprese;
- enti non commerciali, Università o altri centri di ricerca, quali soggetti commissionari residenti a cui il committente soggetto non residente ha commissionato la ricerca e sviluppo;
- stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di imprese non residenti.
Il beneficio non si applica invece a:
- soggetti con redditi di lavoro autonomo;
- soggetti sottoposti a procedure concorsuali non finalizzate alla continuazione dell’esercizio dell’attività economica;
- imprese che fanno ricerca conto terzi commissionata da imprese residenti;
- enti non commerciali (per attività istituzionale).
Gli investimenti in R&S agevolabili sono:
i lavori sperimentali o teorici svolti, aventi la finalità di acquisire nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili;
la ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze;
l'acquisizione e l'utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica e commerciale allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati;
la produzione e collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che non siano impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali.
Al riguardo, l'importante precisazione resa dal Mise nella Guida del 29 maggio 2017 è che non si considerano attività di R&S: le modifiche ordinarie o periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti.
In tal senso, le suddette attività non beneficiano del credito d'imposta, anche quando le stesse rappresentano dei miglioramenti come, ad esempio, le modifiche stagionali, le modifiche del design di un prodotto, i miglioramenti, qualitativi o quantitativi derivanti dall'utilizzo di sistemi di produzione molto simili a quelli già usati.
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