La risposta fornita dalle Entrate nella risoluzione n. 95, di ieri, ha questo tenore: per l'utilizzatore, gli investimenti in beni ambientali effettuati con contratto di locazione finanziaria rilevano ai fini della detassazione del reddito. La quantificazione dell'importo agevolabile - ex lege 388/2000, articolo 6 - comporta il riferimento al costo dei beni sostenuto dal concedente per il loro acquisto, al netto delle spese di manutenzione.
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