Investimenti e leasing si sfidano sulla convenienza

Pubblicato il 18 febbraio 2008 La riscrittura dell’articolo 96 del Testo unico delle imposte sui redditi porrà le imprese soggetti passivi dell’imposta nella condizione di dover valutare preventivamente la possibilità che il carico complessivo degli oneri finanziari sostenuto per la realizzazione degli investimenti ecceda la quota massima fiscalmente ammessa, cioè il 30% del Rol. Se, infatti, teoricamente transitare attraverso un mutuo o un leasing dovrebbe essere ininfluente - poiché nella determinazione della quota andrebbero considerate tanto la componente di interessi passivi dovuta sul capitale ricevuto a mutuo quanto la parte di oneri finanziari implicita nel canone di leasing – nella sostanza, invece, il costo finanziario di un contratto di leasing è di solito più alto, ad esempio, di un finanziamento di scopo (mutuo ordinario o ipotecario). Di conseguenza, l’impresa dovrà considerare l’effetto del superamento della soglia, resosi più facile in presenza di finanziamenti più onerosi, che potrebbe limitare la deducibilità degli interessi. La Manovra 2008 elimina ammortamenti anticipati e accelerati, pertanto anche la stretta sulla deducibilità dovrà esser fatta oggetto di valutazioni. Si aggiunga che è oggi impossibile accedere alle deduzioni extracontabili degli ammortamenti, data l’abrogazione del quadro EC. L’acquisto diretto (mutuo) deve, quindi, scontare la fisiologica riduzione del periodo di ammortamento. Specularmente, ha subito correzione anche la durata minima dei contratti di leasing ai fini della deduzione fiscale dei relativi costi: 2/3 dell’ordinario periodo di ammortamento fiscale, salvo limiti specifici per i leasing relativi a immobili e mezzi di trasporto (articolo 164 Tuir).
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