E' licenziabile per superamento del periodo di comporto previsto dal contratto collettivo il lavoratore invalido inserito nelle categorie protette se le assenze per malattia computate per determinare il superamento del citato periodo massimo non sono ricollegate al suo stato di invalidità.
Lo stabilisce la Corte di cassazione con la sentenza 9395/2017, depositata il 12 aprile 2017.
La Suprema Corte evidenzia come, in presenza di un rapporto di lavoro attivato con un invalido assunto obbligatoriamente, le assenze per malattia non possono essere computate ai fini del superamento del periodo di comporto, qualora esse siano connesse all'invalidità.
Diversamente, se l'astensione dal lavoro è connessa ad una patologia presistente all'attivazione del rapporto di lavoro con il lavoratore invalido ed, inoltre, se tale patologia non rientra tra quelle specifiche che hanno portato all'inserimento del lavoratore tra le categorie protette, i giorni di assenza per queste cause sono computabili ai fini del comporto.
La Corte di Cassazione accoglie la decisione della Corte d'Appello, che aveva riformato la decisione di primo grado, sostenendo che la malattia da cui era scaturita l’assenza del lavoratore era da ricondurre ad una pregressa patologia di cui lo stesso lavoratore soffriva, rispetto alla quale le attività affidategli dal datore di lavoro non avevano determinato un aggravamento.
In più aggiunge la Corte, nella sentenza n. 9395/2017, che sarebbe stato onere del lavoratore dimostrare la responsabilità contrattuale del datore per avergli affidato mansioni incompatibili con la sua salute e, dunque, con il suo stato di invalidità.
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