Nell'ipotesi in cui l’azione di prevenzione patrimoniale prosegua o sia esercitata dopo la morte del soggetto socialmente pericoloso, la confisca può avere ad oggetto non solo i beni pervenuti a titolo di successione ereditaria, ma anche quelli che, al momento del decesso, erano comunque nella disponibilità del de cuius, per essere stati fittiziamente intestati o trasferiti a terzi.
Nell'ipotesi in cui il giudice accerti la fittizietà dell’intestazione o del trasferimento dei beni a terzi, la declaratoria di nullità di cui all'art. 26 comma 1 D.Lgs. n. 159/2011 (Codice antimafia) non è pregiudiziale ai fini della validità della confisca, ma costituisce un obbligo conseguenziale all'accertamento di fittizietà, la cui inosservanza da parte del giudice non integra vizi ai sensi dell’art. 177 e ss. c.p.p., bensì un’omissione rimediabile anche d’ufficio con la procedura ex art. 130 c.p.p.
Le presunzioni di fittizietà, infine, di cui all’art. 26 cit. D.Lgs. n. 159/2011, si riferiscono esclusivamente agli atti realizzati dal soggetto portatore di pericolosità e non riguardano anche gli atti dei suoi successori.
E’ quanto enunciato dalla Corte di Cassazione, Sezioni Unite penali, confermando il provvedimento di confisca nei confronti di un soggetto ritenuto socialmente pericoloso; misura di prevenzione esercitata dopo il suo decesso ed avete ad oggetto sia i beni acquisiti per successione dai suoi eredi (rispettivamente, moglie e figlia del predetto), sia i beni fittiziamente intestati in vita dal de cuius al fratello ed ai genitori. Ciò in quanto, questi ultimi, ritenuti frutto di fittizie intestazioni, espressione di un’attività di reimpiego.
Ed a nulla è valsa la censura sollevata dai ricorrenti (terzi interessati, assegnatari dei beni), secondo cui i giudici di merito non avrebbero dichiarato la nullità degli atti di intestazione fittizia. Incombente alla cui omissione – concludono le Sezioni Unite penali con sentenza n. 12621 del 16 marzo 2017 - potrà provvedere la Corte d’Appello ai sensi dell’art. 130 c.p.p., trattandosi di un obbligo conseguenziale all'accertamento in sede giudiziale della fittizietà, che presuppone una verifica in fatto dei dati disponibili.
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