Interventi edilizi e sconti. Stretta del Governo: visto di conformità esteso

Pubblicato il 11 novembre 2021

Se da un lato la nuova bozza della legge di bilancio 2022 vede l’estensione delle opzioni della cessione del credito e dello sconto in fattura anche a detrazioni per lavori edilizi diversi dal Superbonus 110%, dall’altra l’esecutivo si muove nella direzione dei controlli preventivi.

Dunque, il Governo ha messo a punto, per non porre termine ai benefici fiscali in materia di interventi edilizi dopo che sono emersi numerosi casi di frode, un sistema per accertare la bontà degli sconti prima della comunicazione di riconoscimento.

Bonus per interventi edilizi: visto di conformità esteso

Dal Consiglio dei ministri del 10 novembre 2021 esce un nuovo decreto-legge - n. 157 dell'11 novembre e pubblicato nella GU n. 269/2021 - che introduce misure urgenti per il contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche, in particolare quelle che interessano le detrazioni e cessioni di crediti per lavori edilizi.

In sostanza, viene esteso l’obbligo del visto di conformità, previsto ora per la cessione del credito o lo sconto in fattura, anche nel caso in cui il Superbonus al 110% venga utilizzato dal beneficiario in detrazione nella propria dichiarazione dei redditi. Ciò non si applica quando la dichiarazione è presentata direttamente dal contribuente con la precompilata dell’agenzia delle Entrate o attraverso Caf e intermediari.

Ma si va oltre: l’obbligo per il visto di conformità viene previsto anche in caso di cessione del credito o sconto in fattura relativi alle detrazioni fiscali per lavori edilizi diversi da quelli che danno diritto al Superbonus al 110%.

Stop di 30 giorni dall’Agenzia

L’’Agenzia delle Entrate quando ravvisa profili di rischio – dati, ad esempio, da incongruenze o irregolarità dei dati indicati nelle comunicazioni rispetto a quelli presenti in Anagrafe tributaria – può sospendere fino a 30 giorni gli effetti delle comunicazioni delle opzioni e delle cessioni, per effettuare dei controlli.

Dopo i 30 giorni, se i rischi di frode risultano non fondati le comunicazioni di cessione dei crediti continuano il loro corso; in caso contrario, queste comunicazioni si considerano non effettuate, con invio telematico del Fisco dell’esito del controllo preventivo al soggetto che l’ha trasmessa.

Attività di controllo dell’Agenzia

Il nuovo decreto-legge prevede anche novità per l’attività che deve effettuare l’Agenzia delle Entrate su recupero delle imposte, tributi, importi e contributi relativi ai bonus edilizi.

Quindi, per lo svolgimento di tale attività, l’Agenzia potrà utilizzare i poteri previsti in materia di imposte dirette e di IVA e dell’atto di recupero.

Previsto il termine di decadenza: entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione. Inoltre, l’irrogazione delle sanzioni e l’applicazione degli interessi sarà effettuata contestualmente al recupero degli importi.

Prezzario

Si segnala, altresì, la predisposizione di un prezzario per i bonus edilizi diversi dal 110%, sempre al fine di limitare i comportamenti illeciti; sarà il ministero della Transizione Ecologica a fissare i valori massimi per alcune categorie di beni

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