Interruzione colposa della gravidanza, rimane la procedibilità d'ufficio
Pubblicato il 24 dicembre 2013
Con
ordinanza n. 324 del 23 dicembre 2013, la Corte costituzionale si è pronunciata con riferimento al giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo 17, comma 1, della legge n. 194/1978 contenente “
Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza”, promosso dal Tribunale di Treviso per asserita violazione dell'articolo 3 della Carta costituzionale nella parte in cui prevede, per il reato di interruzione colposa della gravidanza, la procedibilità d'ufficio, invece che a querela di parte.
I giudici della Consulta, in particolare, hanno dichiarato la manifesta infondatezza di tale questione di legittimità riportandosi alla costante giurisprudenza della medesima Corte secondo cui “l
a scelta del regime di procedibilità dei reati coinvolge la politica legislativa e deve, quindi, rimanere affidata a valutazioni discrezionali del legislatore, presupponendo bilanciamenti di interessi e opzioni di politica criminale spesso assai complessi, sindacabili in sede di giudizio di legittimità costituzionale solo per vizio di manifesta irrazionalità”.
A seguito alla riforma attuata con la Legge n. 194/1978 – continua la Consulta - non può utilmente proporsi una comparazione tra l'aborto colposo e le lesioni personali colpose, “
perché l'aborto colposo è configurato come un reato autonomo, rispetto al quale vengono in rilievo, oltre all'integrità psico-fisica della donna, altri interessi costituzionalmente garantiti, quali quelli relativi alla protezione della maternità”.