Interpelli Agenzia entrate. Risposte applicabili agli altri contribuenti

Pubblicato il 31 marzo 2021

La risposta all’interpello rileva non solo nei confronti dell’istante ma anche a beneficio degli altri contribuenti coinvolti nell’operazione.

E’ stata respinta, dalla Cassazione, l’impugnazione promossa dall’Agenzia delle Entrate contro l’annullamento di un avviso di accertamento disposto dai giudici di merito in accoglimento delle ragioni di una Spa.

L’avviso era stato emesso per il recupero della maggiore Iva richiesta in relazione ad un’operazione di cessione di moduli fotovoltaici.

La CTR, confermando la decisione dei giudici di prime cure, aveva ritenuto che sussistessero i presupposti per l’applicazione dell’aliquota Iva agevolata al 10%, prevista per gli impianti di produzione di energia elettrica da fonte solare-fotovoltaica, interpretazione, questa, seguita dalla stessa Agenzia delle Entrate in risposta ad alcuni interpelli.

Da qui il ricorso in cassazione dell’Amministrazione finanziaria.

In questa ultima sede, gli Ermellini, con ordinanza n. 8740 del 30 marzo 2021, hanno confermato la statuizione di merito.

In primo luogo, la Cassazione si è occupata del motivo di doglianza con il quale parte ricorrente aveva censurato la sentenza impugnata per aver riconosciuto l’applicazione dell’aliquota agevolata alle operazioni in esame, anche in virtù del contenuto di sue risposte a precedenti interpelli e dell’effetto vincolante alle stesse annesso.

Secondo la difesa dell’Agenzia, le istanze di interpello richiamate erano state proposte da altri soggetti, per i quali solo ricorreva il presupposto rappresentato dall’identità del soggetto, richiesto per l’operatività dell’effetto vincolante posto a fondamento della decisione.

Interpelli al Fisco. Efficacia vincolante delle risposte

La doglianza è stata giudicata infondata dalla Suprema corte che, nella sua decisione, ha richiamato quanto sancito dall’art. 11, terzo comma della Legge n. 212/2000.

Per la Corte, l’efficacia vincolante della risposta dell’Amministrazione finanziaria ad un interpello, limitata alla questione oggetto di quest’ultimo e al contribuente istante, pur non trovando applicazione, in via generale, in relazione a casi analoghi relativi a soggetti diversi dall’interpellante, può estendersi anche a soggetti diversi che, in relazione all’atteggiarsi e alla struttura della fattispecie impositiva, “nonché all’allocazione dei relativi obblighi”, sono indissolubilmente legati alla questione investita dall’interpello.

Tale situazione era occorsa nel caso in esame, in cui la questione oggetto dell’interpello interessava l’individuazione dell’aliquota Iva, applicabile ad un’operazione di cessione di beni, in considerazione della idoneità del contenuto della risposta dell’Amministrazione ad interessare sia il cedente, sia il cessionario, avuto riguardo al modularsi degli obblighi di fatturazione, di versamento dell’imposta e di rivalsa dell’imposta applicata.

In definitiva, l’individuazione della corretta aliquota Iva in risposta ad un interpello avanzato da uno dei soggetti parte di una determinata operazione non consente una diversa valutazione del dato nei confronti dell’altro contraente.

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