Ai sensi dell’art. 13 comma 3, D.Lgs. n. 81/2015, fatta eccezione per i settori del turismo, dei pubblici esercizi e dello spettacolo, il contratto di lavoro intermittente è ammesso, per ciascun lavoratore con il medesimo datore di lavoro, per un periodo complessivamente non superiore a quattrocento giornate di effettivo lavoro nell'arco di tre anni solari.
In caso di superamento del predetto periodo il relativo rapporto si trasforma in un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato.
Poiché tale previsione era già stata inserita nel D.Lgs. n. 276/2003 con l’art. 7, comma 2, del D.L. n. 76/2003 e poiché, ai sensi del successivo comma 3, ai fini del calcolo delle giornate si computano esclusivamente quelle di effettivo lavoro prestate successivamente al 28 giugno 2013, il prossimo 27 giugno scadrà il triennio di applicazione del tetto massimo di impiego dei lavoratori intermittenti.
Da tale data sarà possibile per gli organi ispettivi applicare la norma che prevede la trasformazione in rapporto di lavoro subordinato e tempo pieno ed indeterminato del rapporto in caso di superamento del predetto tetto a partire dalla data del superamento, così come chiarito dal Ministero del Lavoro con circolare n. 35 del 29 agosto 2013.
Dal 28 giugno 2016 il calcolo del periodo per il lavoro intermittente sarà effettuato conteggiando le prestazioni effettuate, a partire dal giorno in cui sarà resa la prestazione, a ritroso di tre anni.
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