L’Agenzia delle Entrate, in risposta ad un intermediario istante, riepiloga le regole vigenti in materia di sottoscrizione e conservazione delle dichiarazioni fiscali trasmesse e degli altri documenti.
L’intermediario specifica che trasmette, per conto dei clienti, i dati contenuti nelle dichiarazioni, compila le dichiarazioni su modello conforme mediante software, sottoscrive le dichiarazioni attraverso la procedura di autenticazione del file telematico con firma elettronica basata sul certificato emesso dalle Entrate, conserva le copie delle dichiarazioni in forma cartacea.
Viene chiesto come comportarsi circa l’obbligo di sottoscrizione (olografa o digitale) sulla copia delle dichiarazioni oggetto di conservazione e se vanno osservate le regole contenute nell’articolo 2 e seguenti del Dm 17 giugno 2014 in combinato disposto con il Cad (Dlgs n. 82/2005).
Con risposta n. 217 fornita il 26 aprile 2022 l’Agenzia delle Entrate afferma quanto segue:
In aggiunta, va detto che quanto riportato è valido non solo per le dichiarazioni fiscali ma anche per documenti quali: esterometro, dichiarazioni d’intento, modelli F24 e di variazione dei dati IVA, LIPE o modello RLI, sempre curati da un intermediario.
Quanto al periodo di conservazione delle copie delle dichiarazioni trasmesse, l’Agenzia richiama l'articolo 3, comma 9-bis, DPR n. 322/1998, ai sensi del quale i soggetti incaricati della trasmissione delle dichiarazioni conservano copia di quelle trasmesse per il periodo previsto dall'articolo 43, DPR n. 600/1973.
Tuttavia, tale termine – “31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione” – non va inteso in maniera statica in quanto dipendente dal periodo d'imposta di riferimento. Inoltre, va tenuto conto delle diminuzioni o maggiorazioni, rispetto al termine ordinario, disposte normativamente per particolari situazioni.
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