Allorché il tasso di interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia d’usura come determinata in base alle disposizioni della Legge n. 108/1996, non si verifica la nullità o l’inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all’entrata in vigore della predetta legge. Né la pretesa del mutuante di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato alla stipula del contratto, può essere ritenuta contraria al dovere di buona fede nell’esecuzione del contratto, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di tale soglia.
A chiarirlo la Corte di Cassazione, Sezioni Unite civili, con sentenza n. 24675 del 19 ottobre 2017, respingendo il ricorso di una s.p.a., che aveva convenuto in giudizio una banca, affinché fosse dichiarata la nullità della previsione del tasso di interessi fisso semestrale – inserita nel contratto di mutuo stipulato con la Banca medesima – in quanto superiore alla soglia ex Legge n. 108/1996 c.d. “antiusura”, entrata in vigore in corso di rapporto.
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