Interessi su finanziamenti Ue senza tassazione

Pubblicato il 30 settembre 2016

Gli interessi od altri proventi corrisposti su finanziamenti a medio lungo termine dalle imprese italiane agli enti creditizi UE o ad altri soggetti qualificati, sui quali non è prevista l'applicazione della ritenuta alla fonte, non sono assoggettati a tassazione in Italia.

Questo il chiarimento reso dall'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 84 del 29 settembre 2016, nella quale si specifica quale è il regime fiscale degli interessi percepiti dagli intermediari esteri che erogano finanziamenti a medio e lungo termine alle imprese residenti in Italia.

Senza ritenuta alla fonte nessuna tassazione in Italia

Nel documento di prassi si ricorda che gli interessi corrisposti da un’impresa residente in Italia ad una banca estera priva di stabile organizzazione nel nostro Paese sono soggetti a ritenuta alla fonte del 26% o nella misura ridotta indicata nella convenzione per evitare le doppie imposizioni in vigore con il Paese del soggetto percettore.

L’articolo 22, comma 1, del Dl 91/2014, per favorire l’accesso a costi competitivi, da parte delle imprese italiane, a fonti di finanziamento estere alternative al credito bancario, ha previsto la disapplicazione della ritenuta sugli interessi ed altri proventi derivanti da finanziamenti a medio e lungo termine contratti dalle imprese italiane con alcuni soggetti non residenti.

Il citato “decreto competitività” si è limitato, però, a prevedere l’esenzione da ritenuta su tali finanziamenti, senza aggiungere che gli interessi in questione non sono tassabili in capo ai soggetti non residenti percettori.

Nell'interpretazione resa dall'Agenzia, con la risoluzione n. 84/E/2016, viene, quindi, confermato che avendo la ritenuta a titolo d’imposta carattere di prelievo definitivo, l’esclusione comporta che gli interessi sui finanziamenti a medio e lungo termine erogati dai suddetti intermediari esteri non devono essere assoggettati a tassazione in Italia.

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