La nuova Legge Finanziaria, all’articolo 1, comma 33, lettera l), prevede che gli interessi passivi sono deducibili in ciascun periodo di imposta fino a concorrenza degli interessi attivi e proventi assimilati. L’eccedenza è deducibile nel limite del 30% del risultato operativo lordo della gestione caratteristica. La nuova disciplina non si applica a:
- banche;
- assicurazioni e società finanziarie;
- società consortili per l’esecuzione di lavori pubblici;
- società di project financing;
- società per l’esercizio di interporti;
- società partecipate da enti pubblici che costruiscono impianti per la fornitura di acqua ed energia;
- società di persone;
- ditte individuali.
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