Interessi passivi e spese per il personale, se capitalizzati, sono dedotti dall’Irap
Pubblicato il 21 giugno 2012
Nuove indicazioni sulle regole di determinazione della base imponibile Irap, introdotte dalla legge finanziaria per il 2008, provengono dalla
circolare 26/E del 20 giugno 2012 dell'Agenzia delle entrate.
La modifica apportata da tale legge ha eliminato la rilevanza ai fini Irap delle variazioni fiscali effettuate ai fini delle imposte sul reddito, con la conseguenza che il calcolo del tributo risulta più aderente ai criteri adottati in sede di redazione del bilancio di esercizio.
Relativamente alle svalutazioni delle immobilizzazioni materiali, il fatto che queste non sono deducibili dall'Irap, comporta che non concorrono a formare la base imponibile le minusvalenze derivanti da fenomeni valutativi; invece, concorrono a formare la base imponibile Irap gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali di cui alla voce B10), lettera b), del conto economico.
A seguito dell’indeducibilità della svalutazione si crea un disallineamento tra il valore civile e il valore fiscale del bene; pertanto, occorre individuare il momento in cui il costo non dedotto, transitato a conto economico a titolo di svalutazione, assume rilevanza ai fini Irap. Il risultato, però, cambia a seconda che i beni siano stati acquisiti prima della data di entrata in vigore del nuovo regime Irap (regime transitorio) o che i beni siano stati acquisiti dopo l’entrata in vigore del nuovo regime Irap (nuovo regime).
Nell'ambito del regime transitorio, essendo ancora applicabili le regole previgenti all’entrata in vigore della legge finanziaria 2008, è possibile effettuare anche ai fini Irap le variazioni in diminuzione operate ai fini Ires per recuperare la svalutazione non dedotta, ossia il maggior ammortamento fiscale rispetto a quello transitato a conto economico può essere dedotto attraverso una variazione in diminuzione.
Con il nuovo regime, il disallineamento tra valore civile e quello fiscale, derivante dalla svalutazione fiscalmente non rilevante, viene riassorbito attraverso variazioni in diminuzione effettuate in dichiarazione nel corso del processo di ammortamento del bene, applicando il criterio di ammortamento utilizzato in sede civilistica, ossia ripartendo il valore fiscale del bene sulla base della vita utile residua del bene stesso.
Le medesime valutazioni valgono anche per i soggetti che adottano i principi contabili internazionali IAS/IFRS, precisando che le svalutazioni operate, per essere considerate utili ai fini dell’individuazione delle quote di ammortamento deducibili, devono essere ridotte dell’importo degli incrementi di valore dell’attività di bilancio rilevati precedentemente e che non hanno concorso alla formazione del reddito imponibile.
Per quanto riguarda l'affitto di azienda, la circolare 26/E afferma che, visto l'obbligo in capo all’affittuario di conservare l’efficienza degli impianti, è possibile addebitare a conto economico gli stanziamenti effettuati per assicurare il ripristino degli impianti.
Orbene, con la modifica apportata dalla legge finanziaria 2008, le quote di ammortamento stanziate non concorrono più a formare la base imponibile Irap, generando, si rileva, l'indeducibilità di tali oneri.
Per ovviare a tale situazione l'Agenzia delle entrate afferma che questi possono concorrere alla formazione del valore della produzione nell’esercizio di competenza e quindi essere deducibili, in ciascun periodo d’imposta, attraverso l’effettuazione di una variazione in diminuzione in sede di dichiarazione.
Circa il trattamento Irap delle spese per il personale e degli oneri finanziari nel caso in cui tali oneri siano capitalizzati, si chiarisce che l’importo degli interessi passivi iscritti nella voce C17 del conto economico e l’ammontare del costo per il personale iscritto nella voce B9 costituiscono comunque oneri esclusi dalla determinazione della base imponibile Irap; inoltre i corrispondenti proventi iscritti nella voce A4 del conto economico, riguardanti la capitalizzazione della voce di costo relativa agli interessi passivi e al costo del personale, concorrono alla determinazione della base imponibile Irap. Negli esercizi successivi, le quote di ammortamento, calcolate facendo riferimento ad un valore di immobilizzazioni materiali o immateriali iscritto nello stato patrimoniale comprensivo degli interessi passivi e delle spese per il personale, sono da considerare interamente deducibili ai fini del tributo regionale.
Infine, è possibile dedurre dal valore della produzione ai fini Irap i costi sostenuti sia per il personale addetto alla ricerca di base sia per quello addetto alla ricerca applicata e allo sviluppo, a patto che venga rilasciata un’attestazione di effettività di tali costi.