Interessi bancari. Rinvio per relazionem solo con richiamo a elementi individuabili

Pubblicato il 27 giugno 2019

La Cassazione si è di recente pronunciata con riferimento ad una controversia tra due correntisti ed un istituto di credito, attivata dai primi in opposizione al decreto ingiuntivo emesso nei loro confronti ad istanza della Banca, ai fini del pagamento di somme a titolo di saldo debitore di conti correnti, volturati a sofferenza.

Nel dettaglio, ha accolto le doglianze dei risparmiatori contro la decisione di merito che li aveva condannati al pagamento di oltre 300mila euro. Questo, limitatamente al motivo da loro lamentato in riferimento alla validità delle pattuizioni concernenti gli interessi debitori.

Gli stessi, in proposito, avevano rilevato una la violazione dell'articolo 117, comma 4, del TUB e dell'articolo 1284 c.c., deducendo che, nei diversi contratti di apertura di credito e di “castelletto di sconto”, non era stato pattuito alcun interesse.

Inoltre, a loro dire, i tassi richiamati dai moduli di conto corrente risultavano convenuti solo in relazione ad un “eccezionale e transitorio scoperto di conto”, mentre l'indicazione del saggio di interesse non poteva dirsi soddisfatto da un richiamo generico al top rate.

I ricorrenti lamentavano, ossia, che l'indicazione di tale tasso non poteva reputarsi determinabile per relationem, attraverso l'avviso sintetico esposto al pubblico e la pubblicazione periodica attuata in Gazzetta Ufficiale.

Contratti bancari: tassi, no generico top rate

La Suprema corte, con sentenza n. 17110 del 26 giugno 2019, ha reputato detto motivo fondato, sul rilievo che la Corte di appello aveva errato nel ritenere legittima la pattuizione del saggio di interesse operata attraverso il riferimento a un generico top rate.

La disposizione contrattuale di specie non conteneva, difatti, alcun rinvio ad elementi esterni, puntualmente individuabili, e non poteva comunque giustificare, per quanto fini qui rilevato, la relatio a un indice predeterminato dalla banca.

Non rilevava, in detto contesto, il richiamo della clausola ad “apposito avviso sintetico esposto al pubblico”.

I giudici di legittimità hanno quindi accolto, con rinvio, il ricorso dei due correntisti, enunciando, sulla specifica questione, un apposito principio di diritto.

Nella vigenza dell'art. 117 del d.lgs. n. 385/1993" - ha precisato la Corte - "il tasso di interesse può essere determinato per relationem, con esclusione del rinvio agli usi, ma in tal caso il contratto deve richiamare criteri prestabiliti ed elementi estrinseci che, oltre a essere oggettivamente individuabili e funzionali alla concreta determinazione del tasso, risultano essere sottratti all'unilaterale determinazione della banca".

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