Nelle ipotesi di corruzione commesse dopo l’entrata in vigore dell’articolo 317 bis del Codice penale di cui alla Legge n. 190/2012 non opera la soglia minima di riferimento della pena principale cosicchè l’interdizione temporanea può essere disposta prescindendo da una condanna, per il reato più grave, considerate le diminuzioni di pena, per un periodo pari o superiore a tre anni di reclusione.
E’ quanto sottolineato dai giudici di Cassazione nel testo della sentenza n. 1088 depositata il 13 gennaio 2016.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".