Interdittiva antimafia anche per fatti risalenti nel tempo

Pubblicato il 13 ottobre 2018

Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 5784 del 9 ottobre 2018, si è pronunciato in tema di cosiddetta “interdittiva prefettizia antimafia” (di cui agli articoli 91 e seguenti del Decreto legislativo n. 159/2011).

Misura preventiva per impedire rapporti Pa con imprese colluse

Si tratta – hanno spiegato i giudici amministrativi – di una misura preventiva volta ad impedire i rapporti contrattuali con la Pa a società, formalmente estranee ma, direttamente o indirettamente, comunque collegate con la criminalità organizzata.

Il fine è quello di impedire che possa essere titolare di rapporti con le pubbliche Amministrazioni, soprattutto contrattuali, un imprenditore che risulti comunque “coinvolto, colluso o condizionato” dalla delinquenza organizzata.

Fatti passati con attualità del pericolo

Nel testo della decisione, il Collegio amministrativo ha, in particolare, affermato la possibilità che l'interdittiva antimafia si fondi anche su fatti risalenti nel tempo.

Questo nel caso in cui, dall'analisi del complesso delle vicende esaminate, emerga, comunque, un quadro indiziario idoneo a giustificare il necessario “giudizio di attualità e di concretezza del pericolo di infiltrazione mafiosa nella gestione dell'attività di impresa”.

Nel dettaglio, è stato riconosciuto che tentativi d'infiltrazione mafiosa, tali da dare luogo all'adozione dell'informativa antimafia interdittiva, siano desumibili anche da una sentenza penale con la quale l'interessato sia stato condannato per il delitto di usura.

Difatti – ha evidenziato il Consiglio di Piazza Spada - ritenere una sentenza del genere come “irrilevante” solo perché ha ad oggetto fatti risalenti nel tempo, significherebbe introdurre un elemento della fattispecie — ovvero l'attualità del fatto di reato, oggetto di condanna — “non previsto dalla disposizione, la quale si limita a prevedere che la condanna per uno dei delitti-spia, quale che sia il tempo in cui è intervenuta, debba essere presa in considerazione dal Prefetto ai fini del rilascio dell'informativa”.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Comunicazione carta e grafica pmi - Ipotesi di accordo dell'8/4/2025

11/04/2025

Comunicazione carta e grafica pmi. Rinnovo Ccnl

11/04/2025

Fringe benefit veicoli aziendali e tracciabilità spese trasferte: cosa cambia dal 2025

11/04/2025

Cassazione: presidente CdA non è sempre responsabile

11/04/2025

Contratti di Sviluppo 2025: apertura sportello per investimenti green al Sud

11/04/2025

Requisiti per deducibilità della previdenza complementare

11/04/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy