Intercettazioni: riforma operativa dal 1° settembre
Pubblicato il 01 settembre 2020
A partire da oggi, 1° settembre 2020, la riforma della disciplina delle intercettazioni di cui al Decreto legislativo n. 216/2017 sarà operativa ed applicabile.
Questo, dopo una lunga serie di rinvii, l’ultimo dei quali è stato disposto dall’art. 1 del DL n. 28/2020.
L’attuale versione dell’art. 9 del D. Lgs. n. 216/2017 prevede infatti che:
- le disposizioni di cui agli articoli 2, 3 4, 5 e 7 – ossia le modifiche al codice di procedura penale in materia di: riservatezza delle comunicazioni, trascrizione, deposito e conservazione dei verbali di intercettazione, intercettazioni mediante inserimento di captatore informatico; nonché le modifiche alle norme di attuazione - si applicano ai procedimenti penali iscritti dopo il 31 agosto 2020;
- la disposizione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) – sul divieto di pubblicazione di atti e di immagini - acquista efficacia a decorrere dal 1° settembre 2020.
Disciplina intercettazioni, le ultime modifiche
Si rammenta che la disciplina delle intercettazioni, per come contenuta nel Decreto legislativo in oggetto, è stata da ultimo ritoccata dal convertito Decreto legge n. 161/2019.
Tra le modifiche più rilevanti al codice di procedura penale, si rammenta:
- l’estensione del regime del divieto di pubblicazione, anche parziale, a tutte le intercettazioni non acquisite al procedimento;
- l’inserimento nel catalogo dei reati per i quali sono ammesse le intercettazioni, anche dei delitti commessi avvalendosi delle associazioni di tipo mafioso ovvero al fine di agevolare queste ultime;
- la possibilità di intercettazione ambientale mediante utilizzo del trojan - già consentite per i delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione - anche per i delitti degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione;
- l’utilizzabilità dei risultati delle intercettazioni in procedimenti diversi da quelli nei quali sono stati disposti, qualora risultino rilevanti e indispensabili per l’accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l’arresto in flagranza e di reati che possono essere oggetto di intercettazione;
- l'utilizzabilità, altresì, delle intercettazioni effettuate per mezzo del captatore informatico anche per la prova dei reati diversi da quelli per i quali è stato emesso il decreto di autorizzazione, a condizione che si tratti di reati contro la pubblica amministrazione puniti con la reclusione non inferiore nel massimo a 5 anni o dei gravi delitti attribuiti alla competenza della procura distrettuale;
- la possibilità che alle operazioni di stralcio delle comunicazioni partecipino sia il PM che i difensori;
- la possibilità per il giudice, con il consenso delle parti, di disporre l'utilizzazione delle trascrizioni delle registrazioni già effettuate dalla polizia giudiziaria nel corso delle indagini, senza procedere alla trascrizione integrale attraverso perizia.