Intercettazioni meno segrete

Pubblicato il 11 ottobre 2008 La sentenza di Consulta n. 336, depositata il 10 ottobre scorso, dichiara l’illegittimità dell’articolo 268 del Codice di procedura penale nella parte in cui esclude che l’avvocato possa ottenere i nastri delle intercettazioni telefoniche ed ambientali effettuate dalla polizia giudiziaria, posti a base di un’ordinanza di custodia cautelare. La difesa deve ottenere registrazioni e comunicazioni, avendo accesso diretto ai nastri.
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