Intercettabilità delle utenze estere che si avvalgono delle centrali italiane
Pubblicato il 13 maggio 2014
I giudici di Cassazione, nel testo della
sentenza n. 19424 del 12 maggio 2014, si sono pronunciati in materia di intercettazioni telefoniche precisando che le utenze straniere non sono intercettabili tramite le centrali telefoniche di commutazione o ponti radio ubicati in Italia “
a condizione che la comunicazione si svolga interamente all'estero e tra utenze straniere”.
Comunicazione collegata a centrale italiana
Nel caso, tuttavia, in cui l'utenza straniera
si avvalga di una delle centrali collocate in Italia per collegarsi con altra utenza, ovvero, nel caso inverso che altra utenza si colleghi a quella estera
usufruendo dei "ponti telefonici" siti in Italia, l'intercettazione diventa possibile.
Ne consegue, in queste ipotesi, che la comunicazione telefonica con utenza estera risulta materialmente e legittimamente intercettabile nella misura in cui arriva in Italia o parte dall'Italia, e ciò
senza necessità che si dia corso ad una rogatoria internazionale.