Integrazioni salariali, proroga solo per i periodi fino al 30 novembre 2020

Pubblicato il 09 marzo 2021

Con il messaggio n. 1008 del 9 marzo 2021, l'INPS rende note le modalità operative sulla remissione in termini per le istanze di accesso ai trattamenti di integrazione salariale connessi all'emergenza epidemiologica da Covid-19 e della relativa trasmissione dei dati di pagamento, a seguito delle modifiche intervenute sul Decreto Milleproroghe ad opera della Legge di conversione 26 febbraio 2021, n. 21.

In particolare, la predetta novella legislativa aggiunge all'art. 11 i commi 10-bis e 10-ter, con i quali viene disposto il differimento dei termini decadenziali relativi alla presentazione delle istanze di accesso agli ammortizzatori sociali Covid-19 ed alla trasmissione dei dati necessari per il pagamento, scaduti entro il 31 dicembre 2020.

Pertanto, atteso che le domande di cassa integrazione (CIGO, CIDG e CISOA) e di assegno ordinario connesse alla predetta causale emergenziale devono essere presentate entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa, in applicazione del tenore letterale della norma, potranno fruire del differimento esclusivamente le domande riferibili ai periodi del 2020 fino al mese di novembre compreso.

Con le medesime regole, il differimento dei termini per la trasmissione dei dati di pagamento (mod. SR41) riguarda le richieste effettuate per periodi terminati a novembre 2020 ovvero a quelli la cui autorizzazione è stata notificata all'azienda entro il 1° dicembre 2020.

L'Istituto rammenta, altresì, che le domande di accesso ai trattamenti di integrazione salariale respinte con motivazione riconducibile alla sola tardività della presentazione, verranno riesaminate d'ufficio senza necessità di proposizione di nuove istanze.

Medesima regola varrà anche per le trasmissioni dei modelli SR41 o SR43 semplificati, riferiti a pagamenti diretti ricompresi nel medesimo arco temporale e respinti dalla sede per intervenuta decadenza. Pertanto, nei predetti casi, nessun nuovo invio dovrà essere predisposto dal datore di lavoro. 

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