Con la pubblicazione della Circolare 29 aprile 2021, n. 72, l’Istituto previdenziale rende note le modalità applicative delle novelle introdotte dal Decreto Sostegni in materia di ammortizzatori sociali emergenziali. Le nuove disposizioni, confermando molteplici aspetti dell’impianto normativo generale in materia di integrazioni salariali emergenziali, estendono, come noto, le settimane richiedibili per le sospensioni o riduzioni d’attività accusate delle imprese con un duplice binario: ulteriori tredici settimane sino al 30 giugno 2021 per le imprese che accedono alla CIGO; ulteriori ventotto settimane per le imprese che accedono a FIS e CIGD.
L’art. 8, Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41, interviene in materia di ammortizzatori sociali emergenziali introducendo ulteriori periodi di integrazione salariale CIG, CIGD e ASO, che possono essere richiesti dai datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività produttiva per eventi riconducibili all’epidemia da Covid-19, prescindendo, stavolta, dall’utilizzo di precedenti ammortizzatori sociali previsti dalla normativa emergenziale.
In particolare:
Relativamente ai periodi richiedibili, facendo seguito al Comunicato stampa del 16 marzo 2021, l’Istituto previdenziale, con la Circolare 29 aprile 2021, n. 72, ha definitivamente chiarito che – in continuità con i trattamenti previsti dalla Legge di Bilancio 2021 – sarà possibile richiedere le settimane previste dal Decreto Sostegni sin dalla data del 29 marzo 2021 (lunedì), estendendo de facto il dettato normativo.
Non entrando nel merito della sopracitata tardiva deroga comunicata dall’INPS, giacché discordante con il tenore letterale della norma, i trattamenti di integrazione salariale previsti dalla Legge 30 dicembre 2020, n. 178, e dal Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41, non sempre operano senza soluzione di continuità. Invero, ove i datori di lavoro avessero richiesto i trattamenti di integrazione salariale sin dal 1° gennaio 2021 – e non da lunedì 4 gennaio – il periodo massimo terminerebbe il 25 marzo 2021, per poi riprendere – con ulteriore domanda – dal 29 marzo 2021.
Si rammenta che per le nuove settimane previste dal Decreto Sostegni non è dovuto alcun contributo addizionale.
Nei termini già citati nel precedente paragrafo, il comma 1, art. 8, Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41, prevede ulteriori 13 settimane di trattamenti di integrazione salariale ordinaria per il periodo dal 1° aprile 2021 (leggasi 29 marzo 2021) al 30 giugno 2021.
Le predette 13 settimane si aggiungono, dunque, alle precedenti 12 previste dalla Legge di Bilancio 2021, consentendo la richiesta di complessive 25 settimane per i seguenti periodi:
Si noti che, diversamente da CIGD e Assegno Ordinario, i trattamenti di integrazione salariale previsti dalle predette norme non sono sovrapponibili, fermo restando che, qualora il datore abbia terminato le prime 12 settimane il 27 marzo 2021, potrà accedere – come da interpretazione amministrativa – alle ulteriori 13 settimane sin dal 29 marzo 2021.
Diversamente, il comma 2, art. 8, Decreto Sostegni, consente ai datori di lavoro che rientrano nelle tutele del Fondo di Integrazione Salariale (FIS), dei Fondi di solidarietà bilaterale ex art. 26 e 40, Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 148, ovvero della Cassa Integrazione Guadagni in Deroga (CIGD), di richiedere ulteriori 28 settimane nel periodo tra il 1° aprile 2021 ed il 31 dicembre 2021.
In tal senso, rispolverando le previsioni della Legge 30 dicembre 2020, n. 178, - le quali prevedevano un periodo di 12 settimane nel periodo dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021 – è possibile notare la parziale sovrapposizione di periodi richiedibili. Come rilevato già dai primi commenti all’emanazione della novella, la non apparizione di tecniche legislative di scomputo di periodi autorizzati o di completamento di settimane ai sensi della precedente normativa, fa sì che eventuali periodi richiesti con causale “COVID-19 L. 178/20”, ancorché successivi al 31 marzo 2021, non riducono il numero di settimane richiedibili ai sensi del Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41.
Pertanto, l’ulteriore periodo di 28 settimane è da considerarsi aggiuntivo rispetto alle 12 settimane previste dalla Legge di Bilancio 2021, sicché i datori di lavoro interessati potranno richiedere, nell’anno 2021, sino ad un massimo di 40 settimane di trattamenti in 52 settimane disponibili sino al 31 dicembre 2021, nel rispetto della seguente articolazione:
Così come per i trattamenti di cassa integrazione ordinaria, ove il datore di lavoro abbia terminato le prime 12 settimane alla data del 27 marzo 2021, sarà possibile richiedere i nuovi trattamenti del Decreto Sostegni sin dal 29 marzo 2021.
Possono accedere ai nuovi trattamenti di integrazione salariale i datori di lavoro che riducono o sospendono l’attività lavorativa in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, a prescindere dal ricorso e dalle modalità di utilizzo degli ammortizzatori sociali della Legge 30 dicembre 2020, n. 178.
Potranno beneficiare dell’integrazione salariale i lavoratori in forza alla data di entrata in vigore della norma (23 marzo 2021). Così come per le precedenti disposizioni, nei casi di trasferimento d’azienda ai sensi dell’art. 2112, Cod. Civile o di assunzioni in seguito di cambio di appalto, verrà considerato, ai fini dell’anzianità, il precedente periodo lavorativo svolto presso il cedente/subentrante.
Come anticipato dal Messaggio INPS 26 marzo 2021, n. 1297, i nuovi trattamenti di integrazione salariale dovranno essere richiesti utilizzando la causale “COVID 19 – DL 41/21”.
Tra le novità, l’Istituto ammette la possibilità di ripresentare la domanda per il periodo 29 – 31 marzo 2021, ove i datori di lavoro abbiano già trasmesso, con decorrenza 1° aprile 2021, domande di integrazione salariale ai sensi del D.L. 41/2021. In particolare, la domanda integrativa dovrà contenere la medesima causale e riguardare i medesimi lavoratori già inseriti nella precedente domanda. Al fine di facilitare la gestione delle due domande andrà aggiunto al campo note il numero di protocollo della prima domanda.
Come noto, le domande dovranno essere trasmesse, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio la riduzione o sospensione dell’attività lavorativa. In controtendenza rispetto al tenore letterale della disposizione, anche per i nuovi trattamenti di integrazione salariale, in fase di prima applicazione della norma, il termine per l’invio delle domande è posticipato dall’Istituto previdenziale alla data del 31 maggio 2021, quale termine più favorevole per le aziende che riducono o sospendono l’attività lavorativa a decorrere dal 1° aprile 2021, che – parimenti – va letto come 29 marzo 2021. Invero, l’Istituto specifica che “la medesima scadenza del 31 maggio 2021 troverà applicazione anche con riferimento alle istanze di accesso ai trattamenti di integrazione salariale di cui all’art. 8 del decreto-legge n. 41/2021, il cui periodo di sospensione/riduzione di attività decorre dal 29 marzo 2021”.
Il primo termine di scadenza per le domande ai sensi del Decreto Legge n. 41/2021 sarà, dunque, quello del 31 maggio 2021.
Per quanto attiene le domande di Assegno Ordinario, si rammenta che già il Messaggio INPS 23 febbraio 2021, n. 769, aveva chiarito la continuità dell’ammortizzatore sociale emergenziale spettante/richiedibile rispetto alla forza aziendale in essere alla presentazione della prima domanda. In tal senso, atteso che l’art. 19, comma 5, Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, estende la possibilità di richiedere l’Assegno Ordinario anche ai datori di lavoro che occupano mediamente più di cinque dipendenti nel semestre precedente, il calcolo della forza aziendale dovrà essere effettuato esclusivamente da coloro che non hanno avuto accesso o richiesto i trattamenti di integrazione salariale emergenziale. Di conseguenza, i datori di lavoro che, invece, hanno richiesto l’accesso all’Assegno Ordinario ai sensi del Decreto Agosto, del Decreto Ristori ovvero della Legge di Bilancio 2021, dovranno tenere conto del requisito occupazionale posseduto al momento della definizione della prima domanda, a prescindere se i periodi richiesti presentino o meno soluzione di continuità.
Le imprese che accedono alla Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria ovvero all’Assegno Ordinario dovranno dar corso alle procedure di informazione, consultazione ed esame congiunto con le rappresentanze sindacali. Diversamente, per coloro che accedono ai trattamenti in deroga:
Si rileva che, nei termini precisati dall’Istituto, in caso di domande contenenti nuovi periodi di CIGD – che, di fatto, prorogano una precedente domanda, ancorché non in continuità – non è necessario definire un nuovo accordo sindacale per il periodo oggetto della domanda, restando, comunque, salve le procedure di informazione alle Organizzazioni sindacali. Diversamente, resterà obbligatorio il raggiungimento dell’accordo per le imprese che occupano più di cinque addetti e che non abbiano mai fatto ricorso agli ammortizzatori sociali emergenziali.
In linea con le precedenti disposizioni, in caso di pagamento diretto da parte dell’Istituto, il datore di lavoro è tenuto a trasmettere i dati necessari per il pagamento ovvero per il saldo dell’integrazione salariale entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale richiesto o entro il termine di trenta giorni dalla notifica del provvedimento di autorizzazione, qualora questo sia più favorevole.
Se per CIGO e Assegno Ordinario rimane ferma la possibilità di scegliere l’anticipo delle prestazioni mediante il sistema del conguaglio sul modello DM10 ovvero il pagamento diretto delle prestazioni da parte dell’Istituto, la novità introdotta dal comma 6, art. 8, consente anche ai datori di lavoro che ricorrono ai trattamenti in deroga di poter fruire del sistema del conguaglio.
Nelle ipotesi di conguaglio dovranno essere utilizzati, nel flusso Uniemens, i seguenti codici:
QUADRO NORMATIVO Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41 |
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