Le Sezioni unite civili della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 13378 del 30 giugno 2016, hanno risolto un contrasto interpretativo che da molto tempo vedeva coinvolte le singole sezioni della Corte in materia di correzione di errori contenuti nella dichiarazione presentata dal contribuente.
Una società contribuente, raggiunta da avvisi di accertamento, ha impugnato gli atti dichiarando di aver omesso alcuni costi e, dunque, di voler presentare una dichiarazione integrativa con richiesta di compensazione del credito fiscale.
Secondo l'Amministrazione finanziaria e i giudici di merito, però, l'errore è stato corretto tardivamente.
La società ricorre così in Cassazione, ma la stessa con ordinanza interlocutoria n. 18383/2015 rimette la questione alle Sezioni unite. Nello specifico, la Corte rinviava al Primo Presidente la questione sui limiti entro cui - ai sensi dell'articolo 2, commi 8 e 8-bis del DPR 322/98 - la dichiarazione dei redditi può essere emendata all'interno del contenzioso nel ricorso contro il ruolo.
Secondo l’articolo 2 comma 8 bis del Dpr 322/98, il contribuente può rettificare a proprio favore la dichiarazione presentata per correggere errori od omissioni che abbiano determinato l’indicazione di un maggior reddito o, comunque, di un maggior debito d’imposta o di un minor credito, mediante una dichiarazione integrativa da presentare non oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo. Qualora dovesse emergere un eventuale credito dalla suddetta rettifica, questo può essere utilizzato in compensazione.
In un primo momento, la giurisprudenza più garantista aveva sancito che il termine di cui al comma 8-bis, ossia entro la presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo, rilevava solo per la compensazione del credito risultante dalla rettifica, mentre rimaneva senza limiti temporali la possibilità di rettifica di errori che assoggettavano il contribuente ad una imposizione più gravosa rispetto alla sua capacità contributiva.
Successivamente, invece, è stato sancito che la dichiarazione integrativa a favore del contribuente poteva essere presentata esclusivamente entro il termine di presentazione di quella dell’esercizio successivo.
Chiariscono le Sezioni unite della Cassazione, con sentenza n. 13378/2016, che la dichiarazione che rettifica i valori in favore del contribuente, rispetto a quella precedente, può essere presentata entro il termine di scadenza della dichiarazione dell'anno successivo, con possibilità di compensare il credito eventualmente risultante.
È salva, poi, la possibilità di richiedere il rimborso delle somme versate entro il termine di 48 mesi dalla data del pagamento, indipendentemente dalla disciplina sulla dichiarazione integrativa.
Il contribuente, inoltre, a prescindere dall'integrativa o dall'istanza di rimborso può sempre dimostrare, in sede contenziosa, l’infondatezza della pretesa impositiva documentando eventuali errori commessi.
Resta fermo che la dichiarazione che presenta un risultato inferiore rispetto a quello effettivo (dunque a sfavore e pro-amministrazione) si può rettificare entro gli ordinari termini di decadenza del potere di accertamento da parte del Fisco, ai sensi dell'articolo 43 del Dpr 600/73.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".